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N°674 16-05-2008 - 14:53
Tags: Giustizia
Avvocato LIPERA, siamo con lei! Resistere per esistere!
Obbedire alla
determinazione della persona che si difende – Bruno Contrada –
e che intende lasciarsi morire (non voglio che vengano più
presentate istanze di liberazione o di detenzione domiciliare
“per la tutela, per quanto ancora possibile, della mia dignità
personale” ma solo, “quando il momento sarà deciso dal
volere divino” quella per il “nulla-osta alla traslazione della
mia salma dall’obitorio alla sepoltura a Palermo”) oppure continuare
a tentare di servire la Legge e dare ascolto alla propria coscienza?
Questo è il dilemma che mi tormenta: l’ex Dirigente Generale
della Polizia di Stato ha ragione, ma io ho giurato tre volte
(prima da patrocinatore legale, poi da procuratore ed infine da
avvocato) "di adempiere ai miei doveri professionali con
lealtà onore e diligenza per i fini della giustizia“ e
ritengo fermamente che sia stato condannato ingiustamente ed immeritatamente
(il ricorso n. 11122/08 per la revisione del processo in attesa
di fissazione pende adesso avanti la quinta sezione della Corte
Suprema di Cassazione che dovrà decidere se annullare l’ordinanza
27/2/2008 della Corte di Appello di Caltanissetta), così
come sono convinto che iniquamente ed illegittimamente gli venga
negata adesso sinanco la detenzione domiciliare data l’età,
settantasette anni, e le acclarate gravissime condizioni di salute.
Domani quindi sarò al penitenziario di Santa Maria Capua
Vetere anche per tentare di fargli cambiare idea e se non ci riuscirò
sarò costretto ad auto-denunciarmi al Consiglio Nazionale
Forense, perché intendo agire contro la volontà
del mio difeso e cioè continuare a presentare istanze alla
Magistratura di Sorveglianza competente, proprio per affermare
la Giustizia e la Legalità, i cui principi, se applicati
correttamente, imporrebbero al Giudice di scarcerarlo.
Spero di non dovere arrivare a tanto e confido nell’aiuto dell’On.le
Giancarlo Lehner, parlamentare nazionale nonché giornalista
e storico, che domani andrà anche lui al carcere militare
a far visita al dott. Bruno Contrada.
Un uomo, un ex servitore dello Stato, in quelle condizioni fisiche
non può e non deve rimanere in prigione; un intervento
umanitario è d’obbligo in questi casi ma chi ha il potere
per farlo continua a silenziare pur sapendolo.
Dopo domani, 18 maggio, a Palazzo Partanna, in piazza Dei Martiri,
a Napoli, proprio vicino a dove si trova adesso Bruno Contrada,
è il caso di dirlo: “nulla succede a caso”, “una giornata
per ricordare Enzo Tortora a vent’anni dalla morte”. Alla domanda:
Giustizia a che punto siamo dopo vent’anni? La risposta, triste
e drammaticamente vera, è: … decisamente peggio!
Giuseppe Lipera
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 2
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Inviato
da Anonimo
il 16/05/08 @ 16:55
Un minimo di speranza col nuovo Governo!
Ho sentito alcune dichiarazioni che fanno bene sperare. Sto scrivendo
e stanno scrivendo anche altri a diversi parlamentari! Chi, come
me, crede in Dio si rivolga a Lui che tutto può!
Maria
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Inviato
da Anonimo
il 16/05/08 @ 17:52
la fretta non è mai una buona consigliera,
ma come si dice... l'eccezzione fa la regola... in questo caso
sarebbe bene che i nuovi uomini di Governo facciano in fretta!!!
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Messaggio
N°671 12-05-2008 - 20:18
Tags: Giustizia
Quel
bene raro chiamato DIGNITA'
INUTILE
OGNI ULTERIORE COMMENTO
ITALIA FAI AMMENDA!
L’allegato
provvedimento reiettivo www.vocedimegaride.it/ContradaProvvedimento
è stato depositato in cancelleria dal magistrato di sorveglianza
di S.M.C. Vetere nella tarda mattinata di ieri 12 maggio e nel
pomeriggio notificato in carcere al detenuto dott. Bruno Contrada,
ex dirigente generale della Polizia di Stato. Il Giudice, Daniela
Della Pietra, rigetta così l’ultima istanza di differimento
pena e/o di detenzione domiciliare avanzata in data 18/4/2008.
- 24 giorni per decidere NO! Riferisce il magistrato che il 7
maggio la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’istanza di
ricusazione avanzata nei suoi confronti. - 24 giorni per dire
NO! Nonostante un quadro clinico che fa letteralmente atterrire
e impaurire. - 24 giorni per dire NO! Sebbene non ignori l’età
avanzata del dott. Bruno Contrada - 24 giorni per dire NO! Ma
nemmeno una parola per motivare il rigetto dell’istanza subordinata
di detenzione domiciliare (anzi manco viene presa in considerazione).
- 24 giorni per dire NO! Ovvero assumendo apoditticamente che
Bruno Contrada non soffre di affezioni particolarmente gravi:
forse abbiamo lenti da vista che ci fanno leggere cose diverse.
- 24 giorni per dire NO! Ovvero esprimere il concetto che può
essere scarcerato solo il detenuto in coma irreversibile o malato
assolutamente terminale. Chiunque si domanda perché Erich
Priebke agli arresti domiciliari allora?… Perché a Silvia
Baraldini furono concessi gli arresti domiciliari per motivi di
salute?… Perché a Ovidio Bompressi, prima della Grazia,
furono concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute?
- 24 giorni per dire NO! Con un provvedimento che indignerà
e turberà milioni di italiani che lo leggeranno per intero,
parola per parola…. Che coincidenza: proprio oggi il Presidente
della Repubblica invocava lo Stop alle scarcerazioni facili….
Ma nonostante tutto mi rifiuto di immaginare che le più
alte istituzioni dello Stato non troveranno il modo di intervenire
al più presto.
Avv. Giuseppe Lipera
**********************
Oggetto
Procura difensiva
COPIA Inv. il 12/5/08 per posta
Ill.mo Sig.
Avvocato
Giuseppe
Lipera
CATANIA
Le confermo,
con incondizionata e piena fiducia, il mandato difensivo già
conferitoLe per ogni processo, procedimento e procedura giudiziaria,
attuale e futura, ad eccezione di qualsivoglia istanza, concernente
l’esecuzione della pena, rivolta al Magistrato di Sorveglianza
di Santa Maria Capua Vetere e al Tribunale di Sorveglianza di
Napoli.
Ciò per la tutela per quanto ancora possibile, della mia
dignità personale, considerato che tutte le numerose e
reiterate istanze rivolta a dette Autorità giudiziarie
sono state pervicacemente respinte.
Unica deroga a tale mia decisione sarà la richiesta di
nulla-osta alla traslazione della mia salma dall’obitorio alla
sepoltura a Palermo, quando il momento sarà deciso dal
volere divino.
Con i sensi della mia deferenza e profonda gratitudine.
Bruno
Contrada
Carcere Militare
S.Maria Capua Vetere
11 maggio 2008
*******************
Il dottore
Bruno Contrada non è solo gravemente ammalato, ha anche
settantasei anni e otto mesi.
Questo per sottolineare, visto che qualcuno non lo ricorda, che
perfino il tempo è … tiranno.
Se entro oggi non riceverò un segnale qualsiasi proveniente
da via Arenula, domani immancabilmente chiederò con istanza
formale di essere ascoltato personalmente dal Ministro Guardasigilli
Angelino Alfano.
Il dottore Bruno Contrada, ex Dirigente Generale della Polizia
di Stato, ha il diritto di morire nella sua casa, a prescindere
dal fatto che incolpevole è stato condannato per un reato
che non esiste nel codice penale ovvero concorso esterno in associazione
mafiosa.
Or non vorrei che la ripresa delle esecuzioni capitali negli Stati
Uniti, essendo da poco terminata la moratoria sulla pena di morte,
coincida in Italia, ove non è prevista dalla Legge, con
la esecuzione della condanna a morte in carcere di Bruno Contrada.
Il tutto dopo 15 anni di calvario processuale e 45 mesi comunque
di carcere sofferto.
Roma 12/5/08
Avv. Giuseppe Lipera
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 0
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N°666 07-05-2008 - 11:23
Tags: Giustizia
caso
Contrada: ultime "solite" notizie
E'
lampante che si tratti di un caso "politico" ... non
sarebbe più saggio evitare d'infierire, per mascherare
meglio il coinvolgimento di certe fazioni? Ricordiamo ai lettori
che solo negli ultimi tre giorni sono tornati liberi, per errori
di istruzione delle pratiche o per decorrenza dei termini, uno
stupratore, tre mafiosi e quattro rapinatori. Accade, in questa
"civile" società, che se un luminare della scienza
medica (che ha salvato tante vite) una sola volta sbaglia viene
radiato dall'albo... come mai quando sbaglia un magistrato...
che pure è responsabile della vita degli uomini... non
viene mai rimosso dal suo incarico ne' costretto al risarcimento
del danno?
da avvocato Giuseppe Lipera - C’è contraddizione tra la
motivazione della sentenza 27 marzo 2008 della I^ sez. pen della
cassazione depositata il 5 maggio e resa nota oggi nonché
la requisitoria del S. procuratore generale della Suprema Corte
TINDARI BAGLIONE del 27/2/08. Quanta differenza tra i due atti!
Nella decisione non si fa alcun cenno (se non nel frontespizio
e solo per le conclusioni finali) alle argomentazioni del Procuratore
Generale che aveva chiesto l'accoglimento del ricorso della difesa
del dott. Contrada. Non abbiamo parole: è ovvio che per
la difesa le motivazioni della Corte Suprema non sono affatto
condivisibili. La battaglia continua almeno finchè Bruno
Contrada rimarrà in vita. Domani intanto davanti alla Corte
di appello di Napoli 3^ sez. penale si discuterà la ricusazione
dela Magistrato di sorveglianza di santa maria capua vetere Daniela
Della Pietra. Vorrei far sapere al Presidente del Consiglio dei
Ministri in pectore, Cav. On. Silvio Berlusconi, che chiunque
sarà nominato Ministro della Giustizia di diritto sarà
invitato a partecipare il prossimo 18 maggio, per celebrare, insieme
a tutti coloro che credono e lottano per la giustizia (giusta)
e per il vero, il XX° anniversario della morte di Enzo Tortora,
martire giudiziario italiano per antonomasia. La manifestazione
si svolgerà a Napoli, terra che fu causa del suo tanto
immeritato quanto iniquo martirio. E’ inutile dire che la stragrande
maggioranza degli italiani sarebbero desiderosi della presenza
per quel giorno a Napoli, per quella particolare e significativa
manifestazione e per ciò che essa rappresenta, anche della
personale presenza del Capo del Governo.
Roma 6 maggio 2008
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www.metropolisweb.it
Caso Contrada, la Cassazione: "Può curarsi in carcere"
Martedi 6 Maggio 2008 - CATANIA - "Il differimento dell´esecuzione
della pena può essere disposto solo in grado di un´evoluzione
fortemente negativa del soggetto tale da implicare un serio pericolo
di vita, non curabile in regime di detenzione". Lo afferma
la prima sezione della Cassazione nelle motivazioni con le quali
ha respinto la richiesta di scarcerazione per gravi motivi di
salute di Bruno Contrada, detenuto nel carcere militare di Santa
Maria Capua Vetere per scontare una condanna a 10 anni di reclusione
per concorso esterno all´associazione mafiosa. Per i giudici
della Suprema Corte, che hanno respinto il ricorso dei legali
dello studio Lipera di Catania, il tribunale di sorveglianza di
Napoli "ha giustificato la decisione" di non concedere
il differimento pena "in modo esauriente", evidenziando
"in modo esauriente come non sussista una "prognosi
infausta quod vitam o che renda il trattamento carcerario contrario
al senso di umanità". "Il Tribunale - scrivono
i giudici della Cassazione - dopo ampia e analitica disamina della
documentazione clinica, ha rilevato che nessuna patologia di cui
Contrada è affetto presentava allo stato caratteri di rilevante
gravità e che tutte erano efficacemente fronteggiabili
in ambiente carcerario con la possibilità, già attuata,
di ricovero esterno". La Suprema corte, nella sentenza, sottolinea
inoltre che a Contrada, che ha 77 anni, poiché condannato
per reati di mafia, "non è applicabile la disposizione
di legge che consente agli ultrasettantenni l´espiazione
della pena in regime di detenzione domiciliare". Durante
l´udienza davanti la prima sezione penale della Cassazione
il sostituto procuratore generale Tindari Baglione aveva chiesto
l´annullamento con rinvio della decisione del Tribunale
di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la richiesta di
differimento della pena sollecitata dai legali di Contrada. Nel
suo intervento il sostituto Pg aveva motivato la sua richiesta
osservando che, a suo parere, "una valutazione di sintesi
e complessiva dello stato di salute del ricorrente non risulta
essere stata compiuta dal Tribunale di sorveglianza" di Napoli.
Secondo Tindari Baglione l´annullamento con rinvio si rendeva
necessario "anche perché le conclusioni dell´ordine
giudicante divergono dalle conclusioni mediche sia delle strutture
sanitarie carcerarie e ospedaliere sia dei consulenti di parte,
che ritengono versare il Contrada in condizioni di salute incompatibili
con il regime carcerario". "Il vizio di motivazione
- aveva rilevato il sostituto Pg della Cassazione - risulta ancora
più evidente se si tiene conto che nel provvedimento impugnato
non si fa alcun riferimento alla attuale pericolosità sociale
del ricorrente, valutato il percorso di reinserimento sociale
all´interno della struttura carceraria e tenuto conto dell´età
avanzata del ricorrente: Bruno Contrada è nato nel 1931".
IL 7 MAGGIO, intanto, davanti alla terza sezione penale della
Corte di appello di Napoli si discuterà la ricusazione,
da parte dei legali di Contrada, del magistrato di sorveglianza
di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Della Pietra
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BRUNO
CONTRADA: NEGATA LA RICHIESTA DI EUTANASIA
La richiesta di eutanasia per Bruno Contrada, presentata dalla
sorella Anna dell'ex funzionario del Sisde è stata rigettata
dalla prima sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per difetto di competenza. Il giudice ha ritenuto ''inammissibile
l'istanza presentata'' da Anna Contrada perche': ''nell'ordinamento
giuridico vigente nello Stato italiano non e' prevista l'autorizzazione
alla 'morte legale''' - 05/05/08 17:00
Inviato
da: vocedimegaride - Commenti: 2
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Inviato
da Anonimo
il 07/05/08 @ 12:48
Dovremo chiamarlo Ministero dell'In-giustizia?
Potremo sperare in un aiuto dal nuovo Governo?
________________________________
Inviato
da Anonimo
il 07/05/08 @ 13:44
Più che "sperare", dovremmo
"pretendere" dal nuovo Governo un intervento risolutivo!
In assenza di intervento non potremo non pensare ad una eterna
sudditanza della politica dalla casta della Magistratura deviata...anche
se solo per vigliacca paura di doverla subire!
marina
__________________________________
Messaggio
N°656 21-04-2008 - 15:44
Tags: Giustizia
Le
finte larve di S.M. Capua Vetere
di Marina Salvadore
a
Daniela DELLA PIETRA
O mein
uffizen di sorveglianzen di S.M. Kapua Wetere, all’alba di oggi,
sul mandamento di tua competenza, una nutrita accozzaglia di camorristi
e fiancheggiatori è stata – dico “momentaneamente” perché
non si sa mai – posta "al gabbio", unitamente a compiacenti
esponenti della polizia penitenziaria, ai medici dell’infermeria
ed alla vicedirettrice del penitenziario civile. Si è scoperto,
infatti, essere conclamata prassi - negli anni - con diuretici,
anfetamine, farmaci e droghe prescritte ed assunte intra-moenia,
provvedere a far deperire fino ad un incontestabile stadio larvale
i fetenti reclusi nella casa circondariale, così da poterli
scarcerare, poi, per motivi “umanitari” e per incompatibilità
con il regime carcerario, e rispedirli alle tenere cure a base
di lasagne e zuppette, ragù e spezzatini di mammà,
ai domiciliari! Possibile che tu, caro ufficio di sorveglianza
di S.Maria Capua Vetere con i tuoi magistrati sia stato così
generosamente disposto ad applicare la carità cristiana,
la riforma penitenziaria, il codice etico, la scienza e coscienza
a numerosi, pericolosi e recidivi “guappi” locali, criminali incalliti,
virtualmente maltrattati e fantascientificamente o meglio teatralmente
sviliti dal regime carcerario mentre il dott. Bruno Contrada,
quasi ottantenne, ammalato e NON camorrista, già giunto
di per se' al naturale stato larvale, ha conosciuto più
volte la durezza, la crudeltà mentale, del rifiuto del
medesimo ufficio? Non aggiungo altro. Con Bruno Contrada, la sua
famiglia, i suoi tanti estimatori, lo studio legale Lipera, attendo
una risposta immediata che, spero, farà seguito ad una
tempestiva, fulminea, commissione ispettiva del Ministero di Grazia
e Giustizia ed alla quantomai opportuna denuncia del collegio
difensivo di Bruno Contrada, del quale pretendiamo, per questi
atroci fatti di cronaca e per "analogia" magistral-giurisprudenziale,
l'immediata scarcerazione!
Inviato
da: vocedimegaride - Commenti: 5
riferimento
Inviato
da Anonimo
il 21/04/08 @ 19:01
Nel diritto italiano la magistratura di
sorveglianza è la parte del sistema giudiziario che si
occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena. Il suo ruolo
si svolge pertanto nel settore penale, e, temporalmente, dopo
che la sentenza di condanna è stata pronunciata. Essa è
nata con la legge di riforma penitenziaria 26 luglio 1975 n. 354,
attuativa dell'art. 27 della Costituzione, Mentre in altri sistemi
si ritiene che l'esecuzione della pena, anche detentiva, abbia
natura semplicemente amministrativa, in Italia si è ritenuta
necessaria la sua piena giurisdizionalizzazione. Composizione
Si compone di due organi giurisdizionali: l'Ufficio di Sorveglianza,
e il Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza (fino
al 1986 denominato Sezione) è costituito in corrispondenza
delle Corti di Appello e la sua competenza territoriale è
estesa all'intero distretto. È organo collegiale composto
di magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste
funzioni, e di esperti non togati (in psicologia, servizi sociali,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti
di scienze criminalistiche). L'Ufficio di Sorveglianza è
costituito su base pluricircondariale, ed è composto da
uno o più Magistrati di Sorveglianza (fino al 1986 erano
denominati Giudici). È organo monocratico, dotato di forte
autonomia, soltanto funzionalmente sottordinato al Tribunale.
Compiti La magistratura di sorveglianza ha il compito di vigilare
sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti
e degli internati, interviene in materia di applicazione di misure
alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive,
di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. In particolare,
il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sulla
organizzazione degli Istituti penitenziari; segnalare al ministero
della Giustizia le esigenze dei servizi; approvare il programma
di trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto e i
provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno; provvede sulla
remissione del debito e sui ricoveri dei condannati per infermità
psichica; decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure
di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro
dei detenuti e degli internati. Al magistrato di sorveglianza
sono conferiti ampi poteri di intervenire, su reclamo del detenuto,
in materia di lavoro e di disciplina, con ordinanza (e non più
con "ordine di servizio"). A questo scopo la legge pone
al magistrato l'obbligo di recarsi in frequente in carcere e di
sentire tutti i detenuti che chiedono di conferire. Il Tribunale
si occupa della concessione e revoca delle misure alternative
(affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà,
liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale,
differimento della esecuzione delle pene). L'Ufficio di sorveglianza
decide in materia di permessi ordinari e premiali; è competente
anche per le licenze ai semi liberi ed agli internati, sulla applicazione
e revoca delle misure di sicurezza, sulla approvazione dei programmi
di trattamento rieducativo, individualizzato, che l'amministrazione
è tenuta per legge a redigere, alla fine del primo periodo
di osservazione intramurale di ogni condannato definitivo Procedura
Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado
che come giudice di secondo grado rispetto all'Ufficio di sorveglianza.
In primo grado è competente in tema di concessione e di
revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione
condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione
delle pene detentive. Come giudice di appello, il Tribunale decide
le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti dell'Ufficio
di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza decide sempre con
ordinanza, adottata in camera di consiglio da un collegio composto
da presidente, da un magistrato di sorveglianza e due esperti.
Uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere
all'Ufficio di Sorveglianza competente per territorio rispetto
al luogo in cui si trova il soggetto interessato. Le ordinanze
del Tribunale sono soggette al ricorso per cassazione.
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Inviato
da Anonimo
il 21/04/08 @ 20:06
Sono scivolati sulla classica buccia di
banana, sputtanandosi. Questa è forse la prima vera, bella
notizia per Contrada. Dovremmo scendere in piazza con i forconi
a pretendere la libertà immediata per Contrada! Comunque,
i giornalisti continuano solo a parlare delle responsabilità
di quei delinquenti e soci arrestati stamattina: nessuno che abbia
pensato che l'ultima parola per la scarcerazione di un detenuto
è specifica dell'ufficio di sorveglianza e del tribunale
di sorvglianza... ci "sono" o "ci fanno"?
Claudia
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Inviato
da Anonimo
il 21/04/08 @ 20:35
C'è da sperare che non strumentalizzino
invece per dire che le diagnosi dei medici del carcere siano fasulle,
visto questo precedente. Io ho pochissima fiducia, però
la speranza è l'ultima a morire
Maria
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Inviato
da Anonimo
il 22/04/08 @ 12:43
Forse questo fatto di cronaca può
chiarire l'ostinazione di Daniela Della Pietra nel rigettare sempre
le istanze di domiciliari per Contrada. L'indagine che interessa
il suo comprensorio chissà da quanto tempo era stata avviata...
magari non presiedeva neppure lei l'ufficio di sorveglianza...comunque,
ci piacerebbe approfondire ma, come al solito, ne' la stampa ne'
le istituzioni si sbottonano... e questa è cosa molto cattiva
che spinge ad ulteriori malevoli ipotesi fantascientifiche.
Marina
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Messaggio
N°652 17-04-2008 - 19:49
Tags: Giustizia
sull'eutanasia
per Contrada
ULTIMISSIME:
Non appena pubblicato questo redazionale, lo Studio Legale LIPERA
ci comunicava l'avvenuto ricovero d'urgenza, nella tarda mattinata
odierna, di Bruno Contrada presso l'ospedale di S.Maria Capua
Vetere, per un malore. Domani, vi terremo aggiornati. Una preghiera:...sì,
vi chiediamo proprio una preghiera!
____________________________________
Sin dalle
ore 2,10 di questa notte eravamo in possesso di copia dell’istanza
di autorizzazione all’eutanasia per Bruno Contrada e del mandato
legale a firma della sorella Anna. Avevamo deciso di non pubblicare
questi documenti, anche perché nella nostra umile qualità
di Comitato Bruno Contrada - inutilmente attivo da lungo tempo
e con la sola soddisfazione di aver riportato all’onore delle
cronache il vergognoso caso d’ingiustizia ch’era sprofondato nell’oblio
– abbiamo ritenuto, per una sola volta di non condividere l’azione
dei suoi congiunti e questo gesto estremo che non smuoverà
affatto la coscienza (ove presente) dei carnefici di Contrada,
ben noti per la crudeltà mentale tipica degli aguzzini.
In secondo luogo, perché rigettiamo la sola idea dell’eutanasia…
almeno fino a quando il destino non ci costringerà ad invocarla,
perché la fede in Dio è grande ed è il destino
di un uomo, la sua leggenda personale, a santificare o a dannare
una vita, confidando – soprattutto nella maniera in cui in Italia
i fallibili UOMINI applicano la Giustizia – nella sola ed infallibile
GIUSTIZIA DIVINA; quella, con cui saranno giudicati soprattutto
gli aguzzini… che già tantissima gente semplice ha provveduto
a denunciare presso quell’ALTO “TRIBUNALE”. Immaginavamo, stanotte,
dell’indomani mattina la vasta eco mediatica sulla morbosità
della ghiotta notizia: un altro dei tanti roboanti scoop alla
Malthus, droga quotidiana della massa nichilista, abbrutita ed
imbruttita a dovere a suon di scandali, pedofilia, emergenze,
orrori, turbe psichiche… Infatti, così è stato!
Addirittura i notiziari Tv di Stato sono tornati a riparlare di
Contrada, con il tono del finto stupore ansimante e godereccio,
quasi sessuale… quasi pornografico delle prefiche del malaugurio.
Ci chiediamo come mai, invece, non abbiano bucato il video, i
“giornalai”, solo pochi giorni fa, con l’unica e diversa buona
notizia che rimette in gioco, finalmente, l’odissea giudiziaria
di Contrada, accertate finalmente le mendaci accuse di alcuni
stipendiati “pentiti di professione”, in quel processo a Caltanissetta
dove Contrada è PARTE CIVILE! Se siamo, poi, ritornati
sulla primaria decisione di non pubblicare lo “scoop” necrofilo
è perché, come volevasi dimostrare, quelli senza
scienza e coscienza, gli aguzzini, i giustizialisti, i violantini,
i travaglino, i dipietrini, i vari perfidi pagnottisti di sempre,
hanno iniziato a pensare all’istanza di autorizzazione all’eutanasia
come ad un’azione provocatoria, un colpo di teatro, ridicolizzandola
e, con essa, ridicolizzando ancor più Bruno Contrada, la
sua famiglia, i suoi sostenitori, il suo collegio di difesa. Allora,
a malincuore, con profondo dolore che ci fa sentire ancora più
inutili, anche da questo foglio… da dove ingenuamente, forse,
ma con tanto entusiasmo, principiò molti e molti mesi fa
la campagna per la piena riabilitazione di Bruno Contrada, procediamo
alla corretta informazione. E’ la prima volta che siamo gli ultimi
a fornire un’informazione sul caso Contrada ma lo facciamo unicamente
per testimoniare, al di là delle nostre convinzioni, che
non si tratta di un’azione provocatoria ne’ di un gesto teatrale.
Conosciamo troppo bene la famiglia di Bruno Contrada e già
da mesi la povera Anna andava ripetendo che non riusciva più
a sostenere gli incontri in carcere con il fratello, sempre più
silenzioso e assente, sempre più malfermo sulle gambe,
sempre più cieco, sempre più magro… Conosciamo anche
bene la serietà professionale di tutto lo Studio legale
Lipera, che non ha certo bisogno di certi mezzucci per promuoversi.
A parte l’appassionato avvocato Giuseppe LIPERA, i suoi giovanissimi
collaboratori… che erano bambini quando l’osceno caso Contrada
s’impose alle cronache nazionali… si sono votati completamente
a questo vecchio e distrutto uomo, cogliendone e onorandone l’autorevolezza,
la pulizia, la dignità, la personalità… Ce ne fossero
di “Bruno Contrada” da cui prendere esempio, da indicare ai giovani,
in questo immondo porcile italiano!… Non v’è nessuna teatralità,
purtroppo, ne’ provocazione, dietro la notizia-shock di stamane.
C’è solo tanta disperazione e tanti, troppi, disperati!
Intenderla non può chi non ha mai toccato il fondo della
disperazione. RISPETTO, VERITA’, COSCIENZA: è il nostro
ultimo appello! All’inferno la “beata” Angelica, la Della Pietra,
omminicchi e quaquaraquà, quelli che abbiamo già
nominato al post precedente e tutti gli altri che, per motivi
di spazio, non possiamo citare… con un pensiero speciale anche
al nostro attuale presidente della Repubblica, memori della sua
ignavia!
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Al Giudice
Tutelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
p.c. Ai Presidenti Emeriti della Repubblica Francesco Cossiga
Carlo A. Ciampi
per quanto di eventuale competenza
Al Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere
ISTANZA PUBBLICA
D’EUTANASIA
Su espresso mandato della signora Anna Contrada, nata a Napoli
il 22 luglio 1945, dom. elett. presso lo studio del sottoscritto
Legale, sorella del dott. Bruno Contrada, nato a Napoli il 2/9/1931
espone quanto segue. Il Dott. Bruno Contrada, pur se innocente,
è stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione perché
ritenuto colpevole del reato, non previsto dal codice penale ma
così ritenuto dalla giurisprudenza “creativa”, di concorso
esterno in associazione mafiosa ed attualmente, all’età
di 77 anni, si trova rinchiuso, nonostante le infinite patologie
da cui è affetto, nel carcere militare di Santa Maria Capua
Vetere. Il Dott. Bruno Contrada è oramai divenuto tragicamente
un vero e proprio doloroso e disperato caso umano: la sua triste
vicenda dimostra come la Giustizia in Italia, in certi casi, possa
diventare totalmente cieca, accanendosi su uno stanco e vecchio
Uomo, gravemente sofferente per l’età e per una serie innumerevole
di malattie indiscutibilmente acclarate. Un Uomo, dicevamo, sicuramente
vecchio e stanco, ma che non ha perso, e non perderà mai,
la voglia di combattere per chiudere la sua esistenza con la estrema
ed invidiabile superba dignità che ha caratterizzato tutta
la sua esistenza terrena. Ed per questo che viene presentata da
questa difesa, su espresso mandato del suo prossimo congiunto,
la sorella Anna Contrada, con immenso e profondo dolore, un’istanza
formale di eutanasia. Sembra una richiesta assurda, ma a tutt’oggi
si presenta come l’unica strada percorribile affinché il
Dott. Bruno Contrada possa mettere fine alle sue infinite pene,
chiudendo con coraggio e con forza d’animo una intera vita vissuta
all’insegna della intransigente onestà, della correttezza
ed anche di quella Giustizia che oggi gli viene costantemente
negata, per ultimo dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli del
15 aprile 2008 - presidente dott.ssa Angelica Di Giovanni e Magistrato
di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere Dott.ssa Daniella
Della Pietra - che con pseudo argomentazioni arrogantemente imperniate
di onniscienza, continua insistentemente e ciecamente a respingere
le reiterate istanze di differimento pena o di detenzione domiciliare,
ritenendo, contrariamente a quanto sostenuto negli innumerevoli
ed autorevoli pareri, espressi da insigni luminari della scienza
medica, pubblici e privatati, lo stato di salute del Contrada
compatibile con lo status detentionis. Il Dott. Bruno Contrada,
ex Dirigente Generale della Polizia di Stato, che aveva fatto
della Giustizia un ideale di vita, oggi, da quella stessa Giustizia,
viene costantemente violentato e vilipeso da oltre 15 anni. La
signora Anna Contrada si rifiuta di continuare al pensiero che
il proprio fratello Bruno sia ridotto un “dead man walking!” (è
l’espressione che usano comunemente i carcerieri americani per
annunciare l’ultima passeggiata del condannato diretto dalla sua
cella): Bruno è stanco di camminare per raggiungere una
chimera chiamata …. Giustizia. Sono questi i motivi, queste afflizioni
fisiche e morali, che spingono Anna Contrada a presentare formale
autorizzazione per uccidere legalmente il fratello Bruno. Del
resto ad un tramonto così amaro è sicuramente preferibile
l’eutanasia, ovvero letteralmente una … DOLCE MORTE. Si ricorda
che in altri paesi della Comunità Europa, come ad es. l’Olanda,
l’eutanasia è considerata una pratica legale per evitare
inutili sofferenza ad individui affetti da malattie terminali.
E come se non un malato terminale possiamo definire un Uomo, Bruno
Contrada, che, viene ripudiato da quel Sovrano (leggasi Stato
Italiano) per servire il quale ha quotidianamente combattuto le
più atroci battaglie contro cruenti criminali e mafiosi
veri, che a quello stesso Sovrano volevano sostituirsi? Produce,
qual mezzo al fine, copia dell’ordinanza emessa dal Tribunale
di Sorveglianza di Napoli il 3/15-4-2008, n.08/1303, proc. n.408/08
R.G.S. Per quanto sopra CHIEDE formale autorizzazione a porre
fine ad un’esistenza oramai contrassegnata solamente da gratuite
sofferenze fisiche e morali. Allega mandato della sig.ra Anna
Contrada a richiedere l’eutanasia del fratello Bruno.
Catania-Santa Maria Capua Vetere 17 aprile 2008.
Con ossequi - Avv. Giuseppe Lipera
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 3
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Inviato
da Anonimo
il 17/04/08 @ 22:15
Avevo già divulgato l'istanza dell'Avvocato
e la notizia del ricovero di Bruno. Sono costernata! Sembra un
incubo e invece è la realtà. Non ho più parole:
siamo in Italia o in una "democratica" repubblica marxista?
Maria
_________________________________
Inviato
da Anonimo
il 18/04/08 @ 01:00
Domani 18 aprile 2008 alle 10,30 sarò
all’Ospedale “Melorio” di Santa Maria Capua Vetere a visitare
il dott. Bruno Contrada ed a constatare di persona le sue condizioni
di salute psicofisiche. Nella mattinata la signora Anna Contrada,
insieme ai legali dello Studio Lipera, depositerà nella
cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale Civile sammaritano
l’istanza di eutanasia, così come annunciato oggi. Per
mero scrupolo, mi recherò nell’Ufficio del Magistrato di
Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere a depositare una nuova
ed ennesima istanza di scarcerazione e/o detenzione domiciliare
unitamente ai certificati medici di ricovero. Conto di dare un
resoconto completo di quanto accadrà nella giornata alla
stampa entro le ore 12, davanti all’ingresso dell’Ospedale Civile
“Melorio”.
Avv. Giuseppe Lipera 368 3422127 Avv. Giuseppe Lipera www.studiolegalelipera.it
_________________________________
Inviato
da Anonimo
il 21/04/08 @ 01:34
Contrada e l'eutanasia Scritto da Davide
Giacalone venerdì 18 aprile 2008 Spero la dilagata ipocrisia
non giunga al culmine di prendere alla lettera le parole della
sorella di Contrata, portavoce di un uomo carcerato e malato che
chiede di essere ucciso. Aprire un dibattito sull’eutanasia è
un insulto alla ragione. Quel che Bruno Contrada dice è
di una semplicità assoluta: io da qui non esco perché
malato, perché io qui sono entrato da innocente; se non
volete farmi uscire riconoscendo che non ho mai favorito la mafia,
allora ammazzatemi fisicamente, accelerate la pratica, perché
la mia ammissione di colpevolezza non l’avrete mai, non mi piegherete
mai. La condanna di Contrata è definitiva, la giustizia
ha fatto il suo corso. Purtroppo negando d’essere tale. La pena
del carcere serve a privare il detenuto della libertà legata
al corpo. Contrada, com’è capitato ad altri, reclama l’innocenza
usando il proprio corpo come problema da porre alla collettività.
Ciascuno può pensare quel che vuole, ma occorre avere rispetto
di un uomo che s’ispira a tale condotta, evitando di credere che
stia chiedendo pietà. Chiede vendetta. Purtroppo, penso
che Contrada morirà in cella. O subirà l’onta d’esserne
estratto poco prima, perché si dica che è morto
altrove. L’imputato Contrada, poi il detenuto Contrada, è
stato sconfitto. L’uomo vuole ancora giocare la sua partita, mettendo
nel conto che potrà concludersi postuma. Noi, con i nostri
corpi liberi, dobbiamo sapere che la sua ipoteca sulla memoria
collettiva è gravissima. Non si tratta di discutere l’esito
di un processo, magari ripetendoci l’ovvio: gli errori giudiziari
sono sempre esistiti. No, si tratta di discutere un intero capitolo
della nostra storia. Se non siamo capaci di capirlo, siamo noi
che meritiamo l’eutanasia.
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Messaggio
N°651 16-04-2008 - 20:08
Tags: Giustizia
Contrada:
...e mo' arrestateci tutti!
di Marina
Salvadore
Qualcuno,
tra i congiunti di Bruno Contrada mi ha definito “temeraria”…
temendo per me, per le tante istintive azioni promosse in favore
di questo capro espiatorio del post-48, quando le coordinate geopolitiche
italiane si tinsero di quel rosso che ancora avvampa l’aura istituzionale
e che continua a mietere vittime eccellenti… Sì, a causa
della campagna pro Contrada, qualche attacco, qualche disagio
l’abbiamo subito un po’ tutti, noi sostenitori ma al par loro
non temo niente e nessuno, quando mi servo della libertà
di pensiero e della facoltà di giudizio, convinta di agire
per la verità, senza vincoli ideologici, in piena onestà
intellettuale per opera di quel buonsenso che difetta tra gli
accorpati e che offende l’intelligenza media dei sudditi italiani.
Commetto, mi chiedo, un reato esprimendo il mio libero pensiero,
auspicando un confronto, cercando di far luce? Devo temere ritorsioni
violente? Non ho nulla da perdere, avendo già perso tutto
per leggenda personale, compreso, per assurdo, il tifo per il
campionato di calcio e per uno dei tanti partitelli politici che,
credevo, fosse consono ai miei puri ideali. Ecco, ho smarrito
soprattutto gli ideali. Le istituzioni bugiarde me li hanno strappati
dal cuore e sono condannata, come milioni d’altri italiani, alla
depressione, al malessere sociale che diventa malessere fisico,
rabbia, ipertensione, ischemia, depressione reattiva: doni che
la vita in questo perfido Paese non ha risparmiato neppure ad
uno dei suoi figli migliori, l’abusato, consunto servitore dello
Stato Bruno Contrada, al quale, per l’ennesima volta, in barba
ai principi umanitari ed alla riforma penitenziaria, benché
– è lampante! – recluso ingiustamente dopo una farsa teatrale
di più di tre lustri, le pie donne del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli e dell’ufficio di sorveglianza di S.Maria Capua Vetere,
hanno negato l’ultimo desiderio del moribondo: morire a casa propria,
fissare l’ultimo sguardo già opaco su di un volto amato,
ritrovare un attimo di pace nell’antica culla di un abbraccio
anelato, perfidamente applicando così in pieno la sentenza
occulta di condanna a morte, promulgata in questo Paesaccio dove
impera il finto buonismo solidale dei centri sociali, dei disobbedienti,
dei brigatisti santificati, degli indultati recidivi: disordine
creato ad arte per sobillare ancor più il precario equilibrio
nazionale. All’ultima udienza per il differimento della pena,
il “criminale” Contrada era presente, unitamente ad un’ineccepibile
e qualificatissima mole di ulteriori esami clinici, sottoscritti
anche dalla medesima autorità medica penitenziaria. Di
là dalla mancanza di rispetto per le altrui professionalità,
laddove i tuttologi togati, che immaginiamo esperti solo nella
scienza giurisprudenziale e, al più, in qualche hobby casalingo,
si sono sostituiti a coloro esperti della scienza medica, stilando
personalissime anamnesi e diagnosi, in puro stile mamma Ebe, inammissibili
presso qualsivoglia ASL di frazione di provincia, hanno anche
abusato dei loro poteri e competenze interrogando Bruno Contrada
in merito al già definito processo che lo vede condannato
e che è prerogativa d’altra sede a questo deputata ovvero
d’altre corti, d’altri magistrati. Ebbene, si evince dal documento
di rigetto (archiviato per vostra informazione al link www.vocedimegaride.it/trib.
di sorveglianza napoli 3-4-2008.pdf ) tutta l’irritazione manifesta
del collegio giudicante nel trovarsi di fronte un Bruno Contrada
fine a se stesso ovvero lucido, colto e- udite, udite - con buona
proprietà di linguaggio! Ma hanno cognizione di chi fosse,
professionalmente, Bruno Contrada prima del 1992, quando loro,
le pie donne, ancora giocavano in grembiulino e bavetta a pettinare
le bambole? Per questa sua inevitabile autorevolezza e personalità,
per i banali pseudopsico motivi suddetti si rifiuta al Grande
Invalido Contrada il differimento della pena o l’alternativa dei
domiciliari. In breve, le pie donne hanno constatato – o sono
state costrette dall’alto a farlo – che il nostro “Giordano Bruno”
Contrada non è ancora “marcescente” al grado ultimo della
putrefazione, quello di zombie, che ha ancora in se’ il lumicino
della ragione, il patrimonio culturale e professionale intatti
e… che è vieppiù immeritevole d’umana solidarietà
perché colpevole, a 77 anni, di non aver contratto, tra
le tante patologie, l’alzheimer o la demenza senile e – punto
critico - d’essere convinto d’essere innocente… e non sarebbe
da giudicare totalmente folle per questa sua astrusa convinzione
o, forse, proprio per questa che sanno essere la verità,
egli fa ancora paura. A chi? Facciamoli, una buona volta, questi
nomi che da più parti si sentono biascicare, sussurrare
sotto bavagli, maschere e chador. Anche le recenti elezioni politiche
hanno fatto finalmente strage dell’anacronistica sinistra sovietica:
apriamo i loro dossier, una buona volta! C’è chi ha ipotizzato,
coraggiosamente( e tra questi, l’ottimo Lino Jannuzzi con autentiche
opere editoriali) un feroce caso di “mobbing” tra i due sbirri:
Contrada e De Gennaro ovvero tra il SISDE e l’allora nascente
DIA. C’è chi postula la tesi femminista delle pie donne,
muse del gineceo della sorveglianza, sottomesse alla volontà
del misogino capo supremo Caselli (ridanciana qualifica riconducibile,
forse, al solo titolo della sua originale benemerita tesi di laurea)
… chi, più pragmatico, partendo dall’assassinio del giudice
Falcone, postula invece il persistente soviet comunismo di Violante
e compagni. Bene! Questo “giornaletto” temerario, fiero della
sua campagna pro-Contrada, ha messo in fila i tre nomi impronunciabili.
Sono questi i responsabili? Parliamone! Chiediamo anche una consulenza
psichiatrica, i test attitudinali invocati da Berlusconi…ma finiamola
di biascicare, sussurrare, fantasticare! Chi ha elementi, prove…
anche chi volesse, di questi giorni, nella caduta dell’ultima
pietra italiana del muro di Berlino, fare ammenda e pararsi il
culo dalle eventuali ritorsioni postume ad ogni caduta di regime,
si faccia avanti. I pentiti - è nel nostro italico costume
- sono sempre bene accolti e tutelati, addirittura ricompensati!…
Avanti, ora o mai più e prima che Contrada diventi un’ammuffita
polpetta avvelenata del fastfood nazionale!… poiché noi
continueremo, ben oltre Contrada, a sostenere le nostre umane
ragioni, finchè avremo fiato, specialmente nel cogliere
i particolari… Infatti, è forse passata (volutamente) inosservata,
stante il momento topico delle elezioni, la laconica agenzia concomitante
all’ennesimo rifiuto delle pie donne e che di seguito riportiamo;
notizia calzante con la petizione da noi lanciata in rete in tempi
remoti ed ancora attiva, che rimette giustappunto in discussione
tutto il processo Contrada, perlomeno l’impalcatura fragile, incoerente
e vergognosa dell’accusa. Dovremmo, per caso, buffonescamente
costituirci anche noi, all’italiana, in un Partito Bruno Contrada,
visto che siamo in tanti? E’ l’ora dell’etica. E’ l’ora di sbrogliare
la matassa! Ne va della nostra salute mentale, della nostra libertà
di pensiero ma soprattutto della nostra dignità!
“CALUNNIO' FUNZIONARIO SISDE, CHIESTA CONDANNA PER PENTITO - Roma,
14 apr. (Apcom) - Condannare a 4 anni di reclusione, per il reato
di calunnia, Giuseppe Giuga; assolvere invece Calogero Pulci.
Sono state queste le conclusione del pm di Catania, Lucio Setola
nel processo a carico dei due ex pentiti di mafia, originari di
Sommatino, in provincia di Caltanissetta, per aver falsamente
accusato Bruno Contrada, quando era capo della squadra mobile
e della criminalpol di Palermo. Il processo è stato aggiornato
al prossimo 14 Luglio. Secondo quanto riferito dall'avvocato dell'ex
funzionario del Sisde, il penalista catanese Giuseppe Lipera,
la richiesta d'assoluzione per Pulci, fatta dal pm, è stata
motivata spiegando che non fu quest'ultimo ad istigare Giuga ad
accusare Contrada. L'avvocato Lipera, alla Corte, ha chiesto invece
la condanna sia di Pulci che di Giuga, oltre ad una provvisionale
di 50mila euro di danni. L'avvocato Lipera ha detto: "La
requisitoria del pm e le sue richieste sono l'ultima conferma
delle tante falsità che sono state raccolte e lanciate
contro il mio assistito. Attendiamo ora che anche altri si rendano
conto che Bruno Contrada è innocente e non può rimanere
in carcere". In base alla ricostruzione offerta dal pm, Contrada
fu accusato da Giuga, forse su suggerimento di Pulci (ma sul punto
non c'è la prova certa), di avere permesso la fuga dell'allora
latitante capomafia Benedetto Santapaola.”
… e mo’, arrestateci
tutti!… per vilipendio alla menzogna istituzionale… alla bandiera
del PCUS inscritta nel tricolore… ai parenti svendutisi delle
vittime eccellenti della “mafia”!… Ah! Sì! Anche per noi,
emuli ancor più scemi di candide “Pippa Bacca” e di innocenti
Sacco & Vanzetti, vitto e alloggio gratis in una” beauty-farm”
di Stato, può andar benone!
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 4
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Inviato
da Anonimo
il 16/04/08 @ 20:37
Devo dirlo...(da un punto di vista ideale
perchè sono felicemente fidanzato)...Io adoro, per non
dire amo MARINA SALVADORE! Grazie per la forza interiore che mi
dai.
Francesco
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Inviato
da Anonimo
il 16/04/08 @ 21:40
Marina, sei unica! Hai detto la verità
in un Paese in cui questo coraggio pare non averlo quasi nessuno.
Mi associo a quanto hai scritto: ci faremo compagnia nella Beauty
Farm.
Maria
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Inviato
da Anonimo
il 17/04/08 @ 12:18
Cara Marina.
Voglio dire due cose. Non ho saputo rifiutare l'eredità
lasciatami dal compianto Aniello De Lucia. Tu ed il caso Contrada.
Mi sono avvicinato , senza conoscenza alcuna, e come qualcuno
mi ha detto, mi sono imbarcato in una battaglia persa. Si, Marina,
è una battaglia persa, quella di non andare a leggere quello
che scrivi, non condividere pienamente e senza alcuna riserva
l'amore per la nostra terra, e chiedere all'infinito, rispetto
e considerazione per la vicenda di Bruno Contrada. Ho avuto modo
di esprimere il mio pensiero, relativamente alla nostra storia,
dimenticata, vilipesa, cancellata e come Iannuzzi, ho denunciato
quali fossero gli oscuri personaggi che si celavano dietro le
disgrazie di Contrada. Il morto che cammina, la Maschera di Ferro,
il sepolto vivo. Più dimostra di essere presente a se stesso,
di essere vinto, ma non domo e più i suoi nemici ed i loro
manutengoli, lo avviliscono o almeno tentano di farlo. Non hanno
nemmeno il coraggio di erigere una forca in piazza e giustiziarlo.
Questa tornata politica, ha fatto piazza pulita a Napoli ed in
tutto l'italico suolo della sinistra parlamentare e non e dei
verdi. Forse torneremo ad avere aria pulita. Forse. Comunque rinuncio
alla mia condizione d'invalido totale, per essere con te e con
Maria nella Beauty Farm o nel manicomio . A proposito, credi che
ci imbavaglieranno, o ci daranno anche carta e penna. Un Abbraccio.
Mimmo Di Renzo
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Inviato
da Anonimo
il 18/04/08 @ 17:47
Chi tocca i magistrati, al pari dei fili
della corrente, muore! UDITE UDITE: 2008-04-18 15:49 INSULTA MAGISTRATI,
SGARBI PAGHERA' 180 MILA EURO MILANO - Per aver definito "assassini"
tre magistrati milanesi l'ex parlamentare Vittorio Sgarbi, critico
d'arte e ora assessore alla Cultura milanese, è stato condannato
ad un consistente risarcimento: 180 mila euro più le spese
di giudizio. Ad avviare la causa davanti al Tribunale civile di
Milano erano stati gli ex pubblici ministeri di 'Mani pulite',
Pier Camillo Davigo, Francesco Greco e Gherardo Colombo (quest'ultimo
ora in pensione) che avevano citato in giudizio l'ex parlamentare
per sue dichiarazioni apparse su due quotidiani e nelle quali
si accusavano i tre magistrati di aver fatto morire della gente.
L'allusione era ad indagati deceduti per suicidio. "Questi
magistrati - aveva affermato fra l'altro Sgarbi - vanno arrestati
e processati. Sono un'associazione per delinquere con libertà
di uccidere". Il giudice Claudio Marangoni, valutati i fatti,
ha riconosciuto a Colombo, Davigo e Greco un risarcimento di 60
mila euro ciascuno, somma che dovrà essere pagata dalla
parte convenuta che dovrà far fronte anche alle spese di
giudizio calcolate in altri 13.300 euro.
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Messaggio
N°645 06-04-2008 - 00:19
Tags: Giustizia
Contrada:
giudicate voi!
Nella straziante
e già sperimentata attesa degli esiti dell'udienza del
3 aprile u.s. presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, per
cortese autorizzazione dell'avv. Giuseppe LIPERA offriamo l'opportunità
a tutti i sostenitori di Bruno Contrada di prendere visione degli
ulteriori importanti documenti clinici portati in giudizio. Trattasi
di documenti eccezionali, così distinti ai rispettivi link
dove li abbiamo archiviati: a) ultima relazione sanitaria dell'Infermeria
Speciale dell'Organizzazione Penitenziaria Militare www.vocedimegaride.it/relazionesantaria.pdf
b)Perizia Psicologica www.vocedimegaride.it/contradaperizia.htm
Il dato più inquietante, al di là delle gravi patologie
accertate, è la incredibile perdita di peso, circa 15 chili,
verificatasi durante la detenzione. Chi scrive rammenta che agli
esordi della Riforma Penitenziaria la Legge che ne scaturì
stabilisce che la carcerazione deve favorire il pieno recupero
del detenuto, ai fini del reintegro nella società. Speriamo
che la dottoressa Angelica di Giovanni, capo del collegio giudicante
presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli e la dottoressa
Daniela Della Pietra, responsabile dell'Ufficio di Sorveglianza
di S.Maria Capua Vetere, rammentino questi obblighi.
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 3
riferimento
Inviato
da Anonimo
il 06/04/08 @ 01:04
A chi fa paura Bruno Contrada? Vogliamo
chiedercelo? Solo rispondendo a questa domanda si sveleranno molti
misteri italiani. Prego che il dottor Contrada torni al più
presto in seno alla sua famiglia e che chi ha sbagliato paghi!
Espedito
_______________________________
Inviato
da Anonimo il 06/04/08 @ 15:49 via WEB
La stessa cosa penso pure io. Ma chi ha
paura non deve averne: il Dott. Contrada ha altro a cui pensare,
stiano tranquilli e lo lascino tornare per finire i suoi giorni
con la propria famiglia.
Maria
________________________________
Inviato
da Anonimo
il 10/04/08 @ 18:35
Cara Marina. Spero che quanto da noi espresso
finora, sia stato reso noto al giudice. E' inquietante il silenzio,
è assordante la noncuranza di tutte le ragioni addotte.
Ogni tipo di considerazione vale zero, e lo stesso codice umano
è stravolto. Di chi è la colpa. Abbiamo forse sbagliato
tutto nel considerare la vicenda una questione di vita o di morte.
Io stesso mi sento assediato, circondato e non riesco più
a vedere una reale situazione di svolta. Sono dubbioso, di ogni
tipo di preparazione personale, professionale, di vita, di esperienze
fatte o subite. A cosa valgono gli studi universitari; dove sono
i precetti impartiti dai professori giuristi; a cosa vale essersi
trascinati per più di sessant'anni, preda di una disabilità
a cui ho tentato sempre di sfuggire, traendone sensibilità,
conoscenza, forza e coraggio; a cosa vale infine di essere oggi
il Direttore di un'associazione di disabili, nonostante tutto
e tutti. Cosa potrò dire loro, quando mi chiederanno ragione
di non essere riuscito a far tornare a casa un disabile di settantasetteanni,
affetto da pluripatologie, di per sè, giustamente considerate,
invalidanti. Tutto quanto abbiamo tentato, denunciato, suggerito,
gridato è caduto nel nulla. Forse non vogliono che Contrada
muoia davvero, vogliono essere sicuri di distruggerlo nello spirito,
vogliono ucciderlo nella memoria, negli affetti, vogliono che
vaghi nel limbo degli sconosciuti, nella solitaria plaga di chi
non è mai esistito, dei dimenticati. Dopo, molto dopo,
ci sarà il sordo rumore della vanga, di un pugno di terra
ed il ricadere di una pietra tombale. Una tomba senza nome. Noi
stessi, finiremo con Lui. Ciao. Sono triste.
Mimmo Di Renzo
_________________________________________
Messaggio
N°635 30-03-2008 - 20:19
Tags: Giustizia
Contrada:
altra stazione Via Crucis
udienza 3/4/2008
INVITO ALL’ ASTENSIONE
Quale difensore di CONTRADA Bruno, nato a Napoli il 2/9/1931,
residente a Palermo in Via Maiorana n. 4, ex Dirigente Generale
della Polizia di Stato, attualmente detenuto presso il carcere
militare di S.Maria Capua Vetere, premesso che dal mese di dicembre
del 2007 la Dott.ssa Daniela Della Pietra è stata il Magistrato
di Sorveglianza competente a seguire la fase dell’esecuzione della
pena del Dott. Contrada;
che già precedentemente la Dott.ssa Della Pietra ha fatto
parte del Collegio del Tribunale di Sorveglianza che in data 10/1/2008
ha provveduto su un’istanza di differimento dell’esecuzione della
pena detentiva del Dott. Contrada;
che in quell’occasione questa difesa non si era nemmeno posta
la problematica relativa all’opportunità che la predetta
si astenesse, nonostante avesse già provveduto ad alcune
istanze proposte rigettandole, considerato che ancora il complesso
quadro di salute del Dott. Contrada andava arricchendosi di elementi
e che appariva comprensibile che il Magistrato avesse bisogno
di valutare la delicata situazione nel modo più completo
possibile;
che da allora sono state proposte innumerevoli istanze di differimento
dell’esecuzione della pena, supportate da pareri di medici privati
ed appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche militare;
che ogni istanza è stata puntualmente rigettata sempre
con le medesime “motivazioni” da cui si desume chiaramente che
il convincimento del Magistrato è ormai consolidato e non
suscettibile di cambiamenti, nonostante le condizioni di salute
del Dott. Contrada siano peggiorate in questi mesi e, purtroppo,
siano suscettibili di ulteriori variazioni in peggio;
tutto ciò premesso, considerato che certamente ricorrono
le “gravi ragioni di convenienza” di cui alla lett. h) dell’art.
36, comma 1, c.p.p. (cfr.: “Il Giudice ha l’obbligo di astenersi
… se esistono altre gravi ragioni di convenienza”)
INVITA
Il Magistrato di Sorveglianza di S.Maria Capua Vetere, Dott.ssa
Daniela Della Pietra, ad astenersi dal comporre il Collegio del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli che il giorno 3/4/2008 deciderà
sulla vita del Dott. Bruno Contrada.
Con ossequi
Avv. Giuseppe Lipera
*****************************
La redazione
ed il "Comitato Bruno Contrada - Napoli" informano che
nel giorno dell'udienza di cui sopra sosteranno in religioso silenzio
e senza segni distintivi ne' striscioni e cartelli sotto il Tribunale
di Napoli, per non inficiare gli esiti della delicata udienza
ed anche in segno di rispetto per il dott. Contrada che - se la
salute lo assiste - sarà presente in aula.Nel caso il verdetto
fosse - come sempre - beffardamente negativo, si procederà
invece a manifestazione rumorosa di protesta il giorno 7 aprile,
per l'udienza presso l'Ufficio di Sorveglianza in S.Maria Capua
Vetere . L'affettuosa partecipazione dei numerosi sostenitori
di Bruno Contrada ad ambedue gli appuntamenti sarà molto
gradita
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 0
riferimento
______________________________________
Messaggio
N°626 21-03-2008 - 10:08
Tags: Giustizia
Ultimissime
"Contrada"
A questo link:
www.vocedimegaride.it/Esposto-Denunzia.htm
TESTO INTEGRALE DELL'ESPOSTO DENUNZIA DEL DOTT. BRUNO CONTRADA
CHE VERRA' DISCUSSO ALLA UDIENZA DAVANTI AL GIP DI CALTANISSETTA
OTTAVIO SFERLAZZA IL 16 APRILE 2008 E SU CUI RENDERA' INTERROGATORIO
IL CONTRADA A SANTA MARIA CAPUA VETERE IL 7 APRILE 2008 DAVANTI
AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DANIELA DELLA PIETRA
Avv. Giuseppe Lipera
(avviso
della redazione: se, collegandovi al link, in apertura di pagina
salta fuori un cartello di allerta, chiudetelo e continuate tranquillamente
la lettura: trattasi del solito "dialer" prodotto da
un counter che stiamo provvedendo, pagina per pagina sulla web
principale, a cancellare!)
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 2
riferimento
Inviato
da YORNON
il 21/03/08 @ 12:17
Approfitto del mio tempo libero, per augurare
una buona pasqua... salve da Fausto, un blogger come te.
_______________________________
Inviato
da Anonimo
il 21/03/08 @ 22:26
Cara Marina, non sapevo come postare la
notizia ieri. Così mi hai facilitato il compito. Speriamo
che questa volta si avveri quanto tutti noi speriamo.
Maria
________________________________________
Messaggio
N°622 18-03-2008 - 14:44
Tags: Giustizia
"Duri
e Puri"... seh!...seh!
Al Capo dello
Stato Giorgio Napolitano
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Ministro della Giustizia Dott. Luigi Scotti
(data odierna)
“Quale
difensore di CONTRADA Bruno, nato a Napoli il 2/9/1931, residente
a Palermo in Via Maiorana n. 4, ex Dirigente Generale della Polizia
di Stato, attualmente detenuto presso il carcere militare di S.Maria
Capua Vetere, rassegno le seguenti brevi considerazioni. Non intendo
dilungarmi sulla vicenda giudiziaria del Dott. Bruno Contrada,
poiché è nota ormai a tutti e certamente a chi legge
la presente. Peraltro, la questione è di una semplicità
estrema: un uomo di settantasei anni e mezzo è detenuto,
nonostante le svariate e gravissime patologie che lo affliggono,
nonostante innumerevoli pareri di medici che lo considerano incompatibile
con il regime carcerario, nonostante le ripetute istanze proposte
da questo difensore al Magistrato ed al Tribunale di Sorveglianza
competenti. Ora accade che sono state depositate due istanze,
in data 5/3/2008 e 11/3/2008, per il differimento di esecuzione
della pena nell’interesse del Dott. Contrada, al Magistrato di
Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere, Dott.ssa Daniela Della
Pietra. Alle predette istanze era allegato rispettivamente l’autorevole
parere reso, in seguito al ricorso proposto avverso un’ordinanza
del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dal S. Procuratore Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione, Dott. Tindari Baglione,
che censurava pesantemente l’operato del Magistrato di Sorveglianza,
nonché dello stesso Tribunale di Sorveglianza di Napoli
e che concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza emessa
dal predetto in data 10/1/2008 nonché la consulenza medico-legale
resa dal Prof. Mario Barbagallo, Direttore della Scuola di Specializzazione
in Geriatria presso l’Università degli Studi di Palermo.Nel
suindicato parere medico, redatto all’esito di una visita sulla
persona del Dott. Bruno Contrada, effettuata in data 25/2/2008,
il docente universitario concludeva per l’incompatibilità
del detenuto con il regime carcerario. Orbene, a tutt’oggi, il
Magistrato, Dott.ssa Daniela Della Pietra, non ha ancora provveduto
in merito ad entrambe le istanze! Sono trascorsi più di
13 giorni dall’istanza del 5 marzo e 7 giorni da quella dell’11,
ed il Magistrato non ha ritenuto di disporre in alcun modo, di
esprimere il proprio convincimento al riguardo, né di adottare
qualsivoglia misura. Ma, considerate le disperate condizioni di
salute del Dott. Contrada, oltre che l’età del predetto
(classe 1931), non avrebbe dovuto provvedere con urgenza? La Dott.ssa
Daniela Della Pietra avrebbe dovuto rendere un provvedimento,
o almeno provvedere alla nomina di un C.T.U (cosa che fino a questo
momento non ha ancora fatto). E’ evidente che il Magistrato non
ritiene urgente la trattazione della vicenda Contrada! Certo,
a confronto della vicenda del Magistrato di Gela che non ha depositato
la motivazione di una sentenza resa 8 anni or sono, alcuni giorni
forse potrebbero sembrare pochi ..., ma il Dott. Contrada non
ha altri otto anni a disposizione per attendere che il Magistrato
preposto si occupi di lui, per i motivi che sono sotto gli occhi
di tutti. In questi giorni, in seguito alla vicenda di Gela, vi
è stata una levata di scudi generale; in particolare il
Capo dello Stato è intervenuto sottolineando “l’opportunità
di invitare i Capi degli uffici ad esercitare con tempestività
e rigore i loro poteri di vigilanza e nello stesso tempo di assumere,
con l’urgenza che la situazione richiede, le determinazioni procedurali
ed organizzative idonee ad evitare episodi del genere o il loro
inaccettabile protrarsi” mentre il Ministro Scotti ha invocato
la prevenzione per evitare casi come quello di Gela. Ecco, noi
stiamo attendendo da giorni un provvedimento che senza dubbio
alcuno riveste il carattere della massima urgenza, poiché
ha per oggetto le condizioni di salute di un uomo ultrasettantaseinne
gravemente ammalato e non possiamo fare altro che scrivere questa
missiva per rappresentare il nostro dissenso di fronte a questa
gestione della GIUSTIZIA! Vorremmo sapere quale altra attività
occupa il Magistrato al punto da impedire di prendere in esame
e provvedere tempestivamente sulle istanze depositate nell’interesse
del Dott. Contrada, perché fino a questo momento non abbiamo
avuto alcuna risposta. Ci rattrista, ci preoccupa e ci indigna
nello stesso tempo che in uno Stato di diritto, quale dovrebbe
essere il nostro, i fatti diventano importanti soltanto quando
fanno notizia, quando balzano agli onori delle cronache! Dobbiamo
forse aspettare che il Dott. Contrada muoia in attesa di un provvedimento
per poter urlare tutti allo scandalo? E comunque, qualora il provvedimento
che attendiamo dovesse essere come tutti gli altri negativo, cosa
ci rimarrebbe ancora da fare? Nel caso del Dott. Contrada l’esecuzione
della pena è stata fino ad ora considerata dalla Dott.ssa
Daniela Della Pietra un’esigenza inderogabile, nonostante le gravi
patologie documentate ed accertate, nonostante il parere sinanco
dei sanitari del carcere militare, nonostante nel nostro ordinamento
esista una sorta di incompatibilità presunta con il regime
carcerario per il soggetto che abbia compiuto i settant’anni di
età. Insomma, è più che evidente che non
è stato effettuato alcun contemperamento tra le esigenze
di tutela della collettività ed il rispetto del principio
dell’umanità della pena cui si ispira il nostro ordinamento.
Il Dott. Bruno Contrada è stato condannato (per mero concorso
esterno in associazione mafiosa, reato non previsto dal codice
penale ma “creato” dalla giurisprudenza) e adesso deve restare
in carcere, nonostante abbia 76 anni e mezzo, nonostante non esista
agli atti un giudizio di pericolosità attuale dello stesso,
nonostante stia malissimo ed autorevoli medici lo abbiano considerato
incompatibile con il regime carcerario. E adesso non viene nemmeno
emesso il “solito” provvedimento di rigetto! A questo punto, chi
legge perdonerà la mia digressione, mi viene in mente una
lettera del Consigliere del Presidente della Repubblica, Loris
D’Ambrosio, pubblicata sul Manifesto del 15/3/2008, in riferimento
alla pratica di grazia per Adriano Sofri. Il consigliere fa riferimento
ad una recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.
200 del 2006) che chiarisce che “la grazia è istituto di
natura extra ordinem destinato a far fronte ad eccezionali esigenze
di natura umanitaria, non tutelabili attraverso gli ordinari strumenti
penitenziari”… Sentiamo a questo punto una voce chiedersi: Nel
caso del Dott. Bruno Contrada non si ravvisano forse eccezionali
esigenze di natura umanitaria? Cosa dobbiamo intendere allora
per esigenze di natura umanitaria? Non si dovrebbe forse prescindere,
in questo caso, dalla circostanza se il detenuto abbia chiesto
o non abbia chiesto la grazia ed andare alla sostanza delle cose?
Con
ossequi
avv. Giuseppe Lipera
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 3
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Inviato
da Anonimo
il 18/03/08 @ 21:16
CONTRADA: CICCHITTO (FI), DETENZIONE UGUALE
A PENA DI MORTE ROMA (ANSA) - ROMA, 18 MAR - "La vicenda
di Bruno Contrada, che versa in gravissime condizioni di salute
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, è agghiacciante
perché nel suo caso la detenzione può equivalere
alla pena di morte. Non possiamo non sottolineare che, diversamente
da quanto è avvenuto per Bompressi e per Sofri, nel suo
caso invece assistiamo alla persistente volontà di non
voler adottare alcuna misura". Lo afferma Fabrizio Cicchitto,
vice coordinatore di Forza Italia. "Ormai è del tutto
evidente - conclude Cicchitto - che il nostro sistema giudiziario
è caratterizzato dalla logica dei due pesi e due misure".(ANSA).
I53-PNZ/ S0A S41 QBXO CONTRADA:BONIVER(FI),VICENDA NON PUO'FINIRE
IN MODO DISUMANO ROMA (ANSA) - ROMA, 18 MAR - "La vicenda
di Bruno Contrada non può concludersi in modo disumano":
lo afferma Margherita Boniver, deputata di Forza Italia. "Ho
consegnato oggi al Ministro della Giustizia - dice Boniver - la
documentazione medica, redatta da specialisti non di parte, che
riguarda le gravissime condizioni di salute del dott. Bruno Contrada.
Questa è la terza volte che sollevo la questione presso
il Ministero e continuerò a battermi affinché sia
fatta giustizia per un servitore dello Stato, condannato ad una
pena durissima, solo sulla base delle testimonianze di pericolosi
assassini, cosiddetti pentiti di mafia". La parlamentare
ricorda di aver visitato Contrada nel carcere di S. Maria Capua
a Vetere e di avere intenzione di "tornare al più
presto per fargli sapere che la sua vicenda non può concludersi
in un modo cosi disumano. I medici, ed in particolar modo quelli
carcerari, dicono che Bruno Contrada è affetto da decine
di patologie: la più grave un'ischemia cerebrale e che
quindi è del tutto incompatibile con la detenzione in carcere".
(ANSA)
________________________________
Inviato
da Anonimo
il 19/03/08 @ 13:26
Quale segretario dell'associazione di pazienti
anticoagulati, AIPA Giuseppina Vivenzio di Napoli, intendiamo
chiedere al giudice La Pietra di S.M.Capua Vetere, quali interventi
abbia predisposto per il Dott. Contrada, di anni 76 che presenta
un esito di Ischemia cerebrale, e necessità di cure specifiche
e terapia da monitorizzare con preciso scadenzario.Domenico Di
Renzo Con l'invito ad inoltrare la stessa all'Avv.to Lipera.
____________________________
Inviato
da Anonimo
il 19/03/08 @ 20:41
commissioner@coe.int
è l'e-mail del commissario europeo
per i diritti dell'Uomo. Scrivetegli in massa perchè si
occupi di Bruno Contrada. Sommergetelo di messaggi e appelli!
Fate girare!
marina
________________________________________
Messaggio
N°613 08-03-2008 - 16:10
Tags: Giustizia
Giustizia:
diverse scuole di pensiero!
07/03/2008
– Roma - Trentennale anni di piombo con minaccia di morte
Quest’anno non è solo l’anniversario tanto caro ai sessantottini
ma è anche l’anniversario dell’epilogo sanguinoso in cui
gli stessi hanno affossato il Paese ovvero gli “anni di piombo”
sfociati in moltissimi eventi luttuosi che la nostra Nazione ha
dovuto affrontare . Sono passati trent’anni da quando i terroristi
portarono via alla famiglia Berardi il capofamiglia ed allo Stato
un maresciallo della Polizia, il 10 Marzo 1978, davanti alla fermata
del tram numero 5, ligio al dovere fino all’estremo sacrificio
come tanti in quel periodo, colpevoli solamente perché
credevano nei valori fondamentali della giustizia, del dovere
e dell’amore per la propria Patria. Vorrei ricordare anche gli
agenti della scorta dell’On Aldo Moro (anche per loro a giorni
ricorrerà l’anniversario del barbaro massacro da parte
delle Brigate Rosse in via Fani, ammazzati senza pietà:
il perché non lo sapremo mai! Non è con l’uccisione
di tutte queste persone innocenti che le cose sono cambiate. .
Abbiamo faticato parecchio, noi vittime, per far rinverdire la
memoria collettiva su quegli anni e dopo trent’anni sembra che
finalmente stiano avendo il giusto riconoscimento per il loro
sacrificio… ma per qualcuno tutto ciò non va bene. Al sottoscritto,
per via del proprio impegno sociale atto a ricordare con la associazione
“Domus Civitas” che presiede tutte le vittime del terrorismo e
della mafia, proprio in questi giorni sono arrivate via sms sul
cellulare delle minacce gravi di morte… ma il sottoscritto non
indietreggia: sarà all’altezza di quelli ch’egli vuole
ricordare e dice agli anonimi “signori” che questa volta noi tutti
non ci faremo trovare impreparati ma risponderemo colpo su colpo
e troveranno pane per i loro denti.
Bruno Berardi Presidente “Domus Civitas” Vittime del terrorismo
e mafia 3295340474
********************
di “Mambo”
da Il Riformista – 8 marzo 2008- LA GRAZIA PER SOFRI E CONTRADA?
Franco Corleone ha scritto una lettera aperta al presidente Napolitano,
pubblicata dal “Manifesto” di ieri, per chiedere la grazia per
Adriano Sofri. Corleone annuncia anche uno sciopero della fame.
La richiesta è giusta e la condivido. Sciopero della fame
no, ho problemi di salute, ma posso chiedere a Bettini, per ragioni
analoghe e contrarie, di farlo al mio posto. La grazia a Sofri
è una decisione matura. Qualunque cosa si pensi di quegli
anni e dei protagonisti di una terribile stagione di delitti,
Adriano Sofri ha pagato tanti di quei prezzi da rendere ragionevole,
fuori da ogni retorica perdonista, un provvedimento di clemenza
che lo liberi in via definitiva. Vorrei suggerire a Corleone e
ai numerosi sostenitori della causa di Adriano Sofri un’altra
vicenda che li ha affascinati meno ma che a me provoca la stessa
indignazione. Il prefetto Bruno Contrada, ristretto in un carcere
militare, è in pericolo di vita. La sua detenzione, anche
in questo caso indipendentemente dall’opinione che si ha sulla
sua colpevolezza, si sta rivelando una terribile punizione, una
probabile sentenza di morte. Il prefetto Contrada è sostenuto
da una campagna di stampa affollata solo da protagonisti di destra.
Ha forse per questo meno diritto a un provvedimento umanitario
**********************
Niente banali
mimose, oggi, per Daniela, il magistrato nomen omen Della Pietra
ma l’ennesima accorata istanza dell’avvocato Lipera in favore
di Bruno Contrada, così rinnovata: “che l’Ill.mo Sig. Magistrato
di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere conceda il differimento
esecuzione pena per i gravissimi motivi di salute nell’interesse
del dott. Bruno Contrada o in subordine la detenzione domiciliare.”
Chissà, magari avrebbe gradito un apparecchietto acustico
dell’Amplifon, data la ben nota sordità da cui pare essere
affetta. Ora, a prescindere dal suo elevato e rigoroso incarico
istituzionale, nel giorno in cui la Donna viene celebrata per
le sue peculiarità del tutto assenti nell’Uomo che, solitamente,
non si applica ai propri uffici con lo sforzo sincrono di entrambi
i due emisferi cerebrali, come avviene per il “gentil sesso”,
dalle donne della redazione di Megaride giunge a Daniela Della
Pietra una preghiera a voler - da donna sensibile e colta quale
la immaginiamo - manifestare almeno un educato cenno di ricezione
di questa monumentale partita di istanze inoltratale da dicembre
a marzo. Dottoressa Della Pietra, legata ai destini di Bruno Contrada
c’è una tal pletora di cittadini italiani che, nel tempo,
continua ad ingrossarsi; gente perbene che fa del proprio DOVERE
di italiano il proprio vessillo, che paga serenamente le tasse
e sopporta i costi esorbitanti della Giustizia poiché vuole
credere nella bontà dei servizi e nell’applicazione corretta
della Legge… GENTE SENZIENTE ALLA QUALE LEI NON PUO’ NEGARE LA
SUA ATTENZIONE ED IL SANO CONTRADDITTORIO… SE NON ALMENO UNA RISPOSTA!
GENTE CHE PREFERIREBBE ASSISTERE, NELLA REGIONE DOV’ELLA OPERA,
AD UN ACCANIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DEI REI DI STRAGE
OVVERO DI COLORO CHE HANNO MASSACRATO IL TERRITORIO ED IL POPOLO
CAMPANO, PIUTTOSTOCHE’ L'INFIERIRE CRUDELMENTE SU DI UN INOFFENSIVO
VECCHIETTO AMMALATO E DIMENTICATO IN UN CARCERE MILITARE! PER
GIUDICARE UN UOMO NON BASTA LEGGERE CODICI E CODICILLI, ORDINANZE
E DECRETI. DIETRO LE CARTE C’E’ SEMPRE UN UOMO E S’E’ UNA DONNA
A GIUDICARE NON PUO’ ESIMERSI DAL METTERCI QUELLA DOTE UNICA FEMMINILE
CH’E’ IL BUONSENSO!
BUONA FESTA DELLA DONNA, DOTTORESSA DELLA PIETRA!
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Messaggio
N°612 07-03-2008 - 15:03
Comunicazione
dell'Avv. Lipera
LA DOTT.SSA
DANIELA DELLA PIETRA NON HA ANCORA DECISO
Difficile
che per oggi avremo novità sulle sorti di Bruno Contrada
da Santa Maria Capua Vetere.
Sia
per telefono, che attraverso un nostro incaricato, andato personalmente
in cancelleria per avere notizie, ci hanno comunicato che il Magistrato
di Sorveglianza dott.ssa Daniela Della Pietra non è in
ufficio al momento e non lo sarà sino a lunedì prossimo.
Nel
mentre cresce l’ansia dei familiari, oltre che dei legali, i quali,
confortati anche dall’autorevole requisitoria del S. Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Tindari Baglione,
ed allegata alla nuova istanza depositata presso la cancelleria
due giorni fa, ancora non smettono di sperare in un mutamento
del personale orientamento del Magistrato.
Frattanto
si ha notizia che il Prof. Mario Barbagallo, titolare della Cattedra
di Geriatria della Facoltà di Medicina dell’Università
degli Studi di Palermo, che ha visitato recentemente il Dott.
Bruno Contrada, ha rilasciato una relazione scritta in cui, rilevato
“il grave deperimento organico del paziente”, dichiara che “lo
stato clinico e le cure del detenuto non sono compatibili con
il regime carcerario per l’età del medesimo – settantasei
anni e mezzo- per l’alto profilo di rischio per morbilità
e mortalità da cause cerebro-cardio-metabolici (confermato
tutto ciò da precedenti ictus e T.I.A., cioè attacchi
ischemici transitori)”.
Avv.
Giuseppe Lipera
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Messaggio
N°609 03-03-2008 - 14:48
Tags: Giustizia
Contrada:
ALLELUJA!
PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
N. 5778/2007 R.G. Cass. Pen. Prot. P.G. n. 502/2 anno 2007
Il Procuratore Generale
Letti gli atti relativi al ricorso proposto nell’interesse di
CONTRADA Bruno avverso l’ordinanza in data 10/1/08 con la quale
il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato tre istanze
di rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p.;
rilevato che negli stringati motivi di ricorso è dato leggere:
“erra il Tribunale di Sorveglianza quando nel valutare lo stato
di salute del dott. Bruno Contrada attraverso la lettura delle
relazioni rilasciate dai medici che lo hanno visitato, procede
con un’analisi analitica elencando le singole patologie che lo
affliggono … , mentre se si allarga la visione all’insieme delle
malattie, … una tale richiesta (di differimento pena – n.d.r.)
sarebbe stata accolta, apparendo evidente in tutta la sua gravità
la condizione in cui versa il suo stato di salute”;
ritenuto che in effetti una valutazione di sintesi e complessiva
dello stato di salute del ricorrente non risulta essere stata
compiuta dal Tribunale di Sorveglianza;
che tale valutazione si rende necessaria anche perché le
conclusioni dell’organo giudicante divergono dalle conclusioni
mediche sia delle strutture sanitarie (carcerarie ed ospedaliere)
sia dei consulenti di parte, che ritengono versare il Contrada
in condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario;
ritenuto che il sussistente vizio di motivazione risulta ancora
più evidente se si tiene conto che nel provvedimento impugnato
non si fa alcun riferimento alla attuale pericolosità sociale
del ricorrente, valutato il percorso di reinserimento sociale
all’interno della struttura carceraria e tenuto conto dell’età
avanzata del ricorrente: Contrada Bruno è nato il 2/9/1931;
che sotto quest’ultimo aspetto conserva ancora validità
(anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 L. 5/12/2005 n. 251)
quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Pen., Sez. I 12/02 – 20/04/2001 n. 16183 RV. 218640) sia pure
in relazione ad altra fattispecie, ma con riferimento all’istituto
in esame, e cioè che:
“E’ immanente al vigente sistema normativo una sorta d’incompatibilità
presunta con il regime carcerario per il soggetto che abbia compiuto
i settanta anni, sicché, nell’ipotesi di esecuzione della
pena detentiva che lo riguardi, in presenza di un’istanza di differimento
per motivi di salute o, in alternativa, di detenzione domiciliare,
l’indagine del giudice in ordine alla gravità delle infermità
che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo stato
detentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è
determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali,
tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa
ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno
afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione
domiciliare”;
che, inoltre, il giudice in casi quale quello in esame deve tenere
conto che “il divieto di concessione del beneficio della detenzione
domiciliare ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis della
legge n. 354 del 1975 non è applicabile nel caso in cui
sussistano le condizioni di grave infermità fisica che
giustificherebbero il rinvio dell’esecuzione della pena ex art.
147 c.p., atteso che l’applicazione della misura alternativa della
detenzione domiciliare in siffatta ipotesi costituisce un contemperamento
tra le esigenze di tutela della collettività (in relazione
alla pericolosità del soggetto) ed il rispetto del principio
di umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme
afflittività nel caso di accertata grave infermità
fisica” (si veda Cass. Pen., Sez. I, 19/02 – 28/04/2001 n. 17208,
RV. 218762);
ritenuto, infine, che debba disporsi la riduzione dei termini
per il giudizio stante la motivata richiesta del ricorrente il
tal senso;
visti gli artt. 611, 623, c.p.p., 169 disp. att. c.p.p.;
chiede
che il Sig. Presidente della Corte di Cassazione disponga la riduzione
dei termini stabiliti per il giudizio di legittimità;
che la Corte di Cassazione annulli l’impugnata ordinanza con rinvio
al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Roma 27 febbraio 2008
Il Sostituto Procuratore Dott. Tindari Baglione
***************************************
La decisione
del ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Lipera nell’interesse
di Bruno Contrada avverso la ordinanza del 10/1/2088 del Tribunale
di Sorveglianza di Napoli, che ha negato la liberazione o la detenzione
domiciliare per gravissimi motivi di salute, è stata fissata
per l’udienza del 27 marzo 2008, avanti la prima sezione penale
della Corte Suprema di Cassazione.
Con decreto 29/2/08, il Presidente della prima sezione penale,
ai sensi dell’art.169 disp. att. del codice di procedura penale,
accogliendo la formale istanza dell’Avv. Lipera, ha disposto la
riduzione dei termini, stante l’urgenza.
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 1
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Inviato da Anonimo
il 03/03/08 @ 14:51
Stavo per pubblicarlo io: sono veramente
felice e ringrazio Dio.
Maria
_____________________________________
Messaggio
N°605 01-03-2008 - 19:21
Tags:
Giustizia
Contrada:
Tribunale sorveglianza fissa udienza scarcerazione
Il Tribunale
di Sorveglianza di Napoli ha fissato per il prossimo 3 aprile
l'udienza per discutere la richiesta di differimento della pena
o di detenzione domiciliare per Bruno Contrada, il 77nne ex funzionario
del Sisde detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere
per scontare una condanna a 10 anni di reclusione per concorso
esterno in associazione mafiosa.
Fa seguito alla richiesta, per gravi motivi di salute, avanzata
dal legale di Bruno Contrada, l'avvocato Giuseppe Lipera, del
foro di Catania.
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 1
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Inviato
da vocedimegaride
il 01/03/08 @ 19:23
Bruno, resisti! speriamo che questa volta
ti concedano di finire i tuoi giorni a casa.
Maria
______________________________________
Messaggio
N°604 29-02-2008 - 23:38
Tags: Giustizia
Catania 28/2/2008
Al Sig.
Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa
Daniela Della Pietra
SANTA
MARIA CAPUA VETERE
Qual
difensore di Bruno Contrada, di anni 77, prigioniero del carcere
militare di Santa Maria Capua Vetere,
espongo
Mi rimbombano
nelle orecchie le parole dette recentemente da Benedetto XVI “
… la società intera e in particolare i settori legati alla
scienza medica sono tenuti ad esprimere la solidarietà
dell'amore, la salvaguardia e il rispetto della vita umana, in
ogni momento del suo sviluppo terreno” e inevitabilmente penso
al dottore Contrada.
Ha poi
aggiunto Papa Joseph Ratzinger … “un più grande rispetto
della vita umana individuale passa inevitabilmente attraverso
la solidarietà concreta di tutti e di ciascuno, costituendo
una delle sfide più urgenti del nostro tempo” e fatalmente
mi chiedo: di chi e a chi parla il Sommo Pontefice? Sono solo
parole astratte e dette in generale o hanno un minimo di senso?
Anche
per queste riflessioni è mio dovere insistere nel chiedere
la liberazione di Bruno Contrada.
con
ossequi
Avv.
Giuseppe Lipera
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 0
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Messaggio
N°603 29-02-2008 - 23:35
Tags: Giustizia
Catania 26/2/2008
Al Sig.
Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa
Daniela Della Pietra
SANTA
MARIA CAPUA VETERE
Solo
per ricordare alla S.V. che le condizioni di salute del dott.
Bruno Contrada, sono gravissime.
Pertanto o ne ordina la scarcerazione, o nomina un perito medico-legale
o lo va a trovare al carcere militare e de visu accerta quanto
lamentato dal difensore.
Con ossequi.
Avv. Giuseppe Lipera
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 0
riferimento
______________________________________
Messaggio
N°602 29-02-2008 - 23:27
Tags: Giustizia
"Lo
sbirro e lo Stato"
di Lino Jannuzzi
Giovedì
28 febbraio alle ore 12.00, presso la Sala stampa della Camera
dei Deputati (via della Missione 4) è stato presentato
il libro del Senatore Lino Jannuzzi, “Lo sbirro e lo Stato”, edito
da Koinè.
Nel suo libro-inchiesta sulla sottile perfidia del potere, l’Autore
ricostruisce quindici anni di guerra della Procura di Palermo
contro i Carabinieri, prendendo in esame ed analizzando nel dettaglio
il “caso Bruno Contrada”: «quindici anni – scrive Jannuzzi
– di persecuzioni e di processi basati soltanto sulle calunnie
dei “pentiti”, senza riscontri e senza prove».
Alla presentazione del libro sono intervenuti, oltre all’Autore,
l’On. Stefania Craxi, che ne ha curato la prefazione, e l’Avvocato
Giuseppe Lipera, legale del Dott. Bruno Contrada.
"Demolire l'infernale macchinazione che ha portato a seppellire
vivo Contrada, un fedele servitore dello Stato, nel carcere di
Santa Maria Capua Vetere (Caserta) , travolto dalle accuse pilotate
di criminali incalliti".
E' questo per Stefania Craxi, parlamentare di Forza Italia, lo
scopo del libro scritto dal giornalista e senatore di Fi Lino
Jannuzzi, "Lo sbirro e lo Stato" (edito da Koine'),
su caso di Bruno Contrada, presentato nella sala stampa di palazzo
Montecitorio.
"La verita', semplice e lampante -sostiene la Craxi- e' che
Contrada e' la prima vittima di quel terzo livello, che dicono
sia l'invenzione politica di Luciano Violante, che ha spostato
l'attenzione dalla caccia ai mafiosi alla caccia ai politici loro
presunti complici e grazie al quale, caso strano, sono stati colpiti
avversari politici non allineati.
Strumenti di questo cambiamento sono i pentiti che la Dia gestita
da De Gennaro individua e sforna a getto continuo". E cita
i processi ad Andreotti, Mannino, Musotto, Dell'Utri, Berlusconi,
Mori, Carnevale.
Stefania Craxi elogia l'autore del libro su Contrada: "E'
l'atto di coraggio di un uomo, Lino Jannuzzi, che non si arrende
di fronte all'ingiustizia e non esita a ricostruire i fatti cosi'
come appaiono a chi li voglia giudicare senza preconcetti e senza
secondi fini, mettendo in luce contraddizioni, interpretazioni
di comodo, travisamenti che hanno portato alla condanna di un
uomo innocente, prima vittima della corporazione costituita dai
professionisti dell'antimafia".
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 0
riferimento
___________________________________
Messaggio
N°596 18-02-2008 - 20:15
Tags: Giustizia
Un
briciolo di umanità per Contrada
Ci viene notificata
in questo momento, ore 20,00 pari data, l'ordinanza della Corte
di Appello di Caltanissetta. La difesa apprezza il provvedimento
della Corte che, nonostante il contrario parere del P.G. Luigi
BIRRITTERI, pur rigettando allo stato la richiesta di sospensione
della esecuzione della pena, mostra di voler approfondire – vista
la complessità della questione – l’esame degli atti processuali
(compreso le sentenze già intervenute) sia in relazione
al dedotto contrasto tra giudicati (V. sentenze assolutorie Andreotti
e Carnevale) nonché anche in relazione alle richieste di
nuove prove formulate (le richieste di escussione testimoniale
del sen. Francesco Cossiga e dei poliziotti Francesco Belcamino
e Francesco Cardillo). Senza voler esternare del facile ottimismo
è palese che se la richiesta di revisione fosse stata manifestamente
inammissibile e infondata, come incautamente e sbrigativamente
ha sostenuto il P.G. col suo parere, non avrebbe la Corte emesso
una siffatta ordinanza.Siccome il nostro obbiettivo è il
Giusto ed il Vero rimaniamo in attesa e fiduciosi.
Avv. Giuseppe Lipera
www.studiolegalelipera.it
N°
36/08 R.G. REVISIONE
CORTE
DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE
PRIMA
La Corte
di Appello di Caltanissetta, riunita in Camera di Consiglio così
composta:
dott.
Salvatore Cardinale Presidente rel.
dott.
Maria Carmela Giannazzo Consigliere
dott.
Ignazio Pardo Consigliere
ha pronunciato
la seguente:
ORDINANZA
Vista l’istanza depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2008 con
la quale il difensore di Contrada Bruno, nato a Napoli il 2 settembre
1931, condannato alla pena di anni 10 di reclusione con sentenza
della Corte di Appello di Palermo in data 25 febbraio 2006 divenuta
definitiva in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione pronunciato
dalla Suprema Corte con sentenza del 10 maggio 2007, ha chiesto,
in pendenza del giudizio di revisione, la sospensione dell’esecuzione
della pena ai sensi dell’art. 635 c.p.p.;
ritenuto che l’istanza proposta trova fondamento nella dedotta
sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, inteso quale probabilità
che la richiesta di revisione venga accolta e del periculum in
mora in considerazione della avanzata età del condannato;
che la difesa istante ha altresì richiesto disporsi, in
linea subordinata, in considerazione delle gravi condizioni di
salute del Contrada documentate sulla base della documentazione
trasmessa in data 31 gennaio 2008 una misura coercitiva meno affittiva
si sensi della particolare disciplina dettata dall’art. 635 c.p.p.;
visto il parere espresso dal Procuratore Generale che si è
opposto alla sospensione della pena osservando che l’istituto
predetto ha presupposti del tutto diversi da quelli del rinvio
obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute previsto
dagli artt. 146 e 147 del codice penale, rientrante nella esclusiva
competenza della Magistratura di Sorveglianza sicché in
sede di revisione alcuna facoltà di disporre la sospensione
della pena per motivi di salute ha la Corte di Appello funzionalmente
competente;
che inoltre lo stesso rappresentante della pubblica accusa ha
dedotto l’insussistenza del fondamento della sospensione, la cui
disposizione postula la formulazione di una prognosi favorevole
sulla fondatezza della richiesta di revisione, nel caso in esame
invece inammissibile e comunque infondata per le motivazioni espresse
nel parere recante data 7 febbraio 2008;
che, tanto premesso, va poi ricordato come secondo l’autorevole
insegnamento della Suprema Corte:
“La sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art.
635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione,
costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio
al principio dell’obbligatorietà dell’esecuzione, e presuppone
l’esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento
della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna”
(cfr. Sez. F. Sentenza n. 35744 del 20/08/2004);
Considerato che, nella specie, la richiesta di revisione trova
il proprio fondamento innanzi tutto nella dedotta esistenza di
un contrasto di giudicati, ex art. 630 lett. A) c.p.p., tra la
pronuncia di condanna emessa nei confronti del Contrada e quelle
di assoluzione divenute definitive pronunciate all’esito dei giudizi
svoltosi dinanzi la medesima autorità giudiziaria palermitana
nei confronti degli imputati Carnevale Corrado ed Andreotti Giulio;
che altresì viene dedotta, ex art. 630 lett. C) c.p.p.,
la sopravvivenza di nuove prove che sole o unite a quelle già
valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a
norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. costituite dalla pendenza
di procedimento penale per il delitto di calunnia in danno del
Contrada nei confronti di Pulci Calogero e Giuca Giuseppe dinanzi
all’autorità giudiziaria di Catania;
che con successive istanze depositate in Cancelleria il 2 ed il
5 febbraio 2008 sono state dedotte come nuove prove, inconciliabili
con l’affermazione di responsabilità del Contrada, le richieste
di escussione testimoniale del sen. Francesco Cossiga e dei poliziotti
Francesco Belcamino e Francesco Cardillo;
che al fine di formulare un giudizio di verosimile fondatezza
dell’istanza di revisione questa Corte deve procedere ad acquisire
e valutare approfonditamente la pronuncia di secondo grado emessa
dalla Corte di Appello di Palermo in data 25-2-2006, poi confermata
in Cassazione, di condanna del Contrada per il delitto di concorso
esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) al
fine di analizzare se effettivamente a sostegno dell’affermazione
di responsabilità siano state poste a fondamento le dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia indicati nell’istanza di revisione
e cioè degli imputati di procedimenti connessi: Brusca
Giovanni, Buscetta Tommaso, Cangemi Salvatore, Costa Gaetano,
Di Carlo Francesco, Marino Mannoia Francesco, Mutolo Gaspare,
Pennino Gioacchino e Siino Angelo;
che inoltre deve essere valutato se a fronte delle dichiarazioni
provenienti dai predetti collaboratori la Corte di Appello suddetta
abbia valorizzato altri elementi di prova quali dichiarazioni
provenienti da altri testimoni o argomenti deducibili da produzioni
documentali;
che inoltre bisogna altresì valutare quale sia effettivamente
il contrasto insanabile tra i fatti affermati nella pronuncia
di condanna del Contrada e quelli contenuti nelle richiamate sentenze
assolutorie emesse all’esito dei giudizi svoltisi nei riguardi
degli imputati Andreotti Giulio e Carnevale Corrado;
che occorre altresì valutare, pur se in astratto nella
fase della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza,
la conducenza e rilevanza delle dichiarazioni acquisibili dai
testimoni indicati nelle successive istanze depositate il 2 ed
il 5 febbraio 2008 dal difensore del Contrada;
che pertanto la particolare complessità delle valutazioni
da operare rende al momento non formulabile alcun giudizio di
verosimile fondatezza dell’istanza, sicchè l’istituto della
sospensione per il suo carattere eccezionale in quanto derogatorio
al principio generale dell’obbligatorietà dell’esecuzione,
non può essere allo stato applicato al caso in specie;
che peraltro in tale fase processuale alcuna rilevanza assumono
le dedotte gravi condizioni di salute dell’istante non essendo
compito rimesso a questa Corte, chiamata a valutare l’istanza
di revisione, giudicare le stesse al fine di disporre la sospensione
della pena;
P.Q.M.
visto l’art. 635 c.p.p.;
rigetta allo stato la richiesta di sospensione dell’esecuzione
della pena avanzata dal difensore di Contrada Bruno.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta 14 febbraio 2008-02-18
I Consiglieri Il Presidente est.
Depositato in cancelleria il 14/2/080 alle ore 15,15.
Spedito per notifica
f.to il cancelliere.
***************************
In data odierna
l’avv. Lipera ha inoltrato Al Sig. Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa Daniela Della Pietra in quel di SANTA MARIA CAPUA VETERE,
copia della relazione medico-legale redatta dal dr. Giuseppe Caruso,
sulle condizioni di salute gravissime del dott. Bruno Contrada,
ricoverato d’urgenza la settimana scorsa al nosocomio civile in
sede.
In segno
di rispetto alla persona del dott. Bruno CONTRADA e per garantirgli
anche un minimo di privacy, questa redazione si limiterà
esclusivamente alla pubblicazione delle SOLE conclusioni cui è
giunto il medico-legale, dichiarando di aver peraltro preso visione
del documento integrale la cui lettura, anche ai meno esperti
in campo medico, fa molto riflettere su quello che sembra essere
nella sostanza il perfido accanimento giudiziario nei confronti
di quest’uomo che – senza fare dell’astratta fantapolitica – senza
dubbio “qualcuno” vuole morto.
“Io sottoscritto
Dott. Giuseppe Caruso, medico chirurgo, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni, specialista in tossicologia medica,
sono stato incaricato dall’Avv. Giuseppe Lipera, di esprimere
un motivato parere medico-legale riguardo le condizioni di
salute del Dott. Bruno Contrada nato a Napoli il 02/09/1931, già
detenuto presso il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere
(NA), in atto ricoverato presso l’Ospedale Civile di Santa Maria
Capua Vetere, in relazione alla compatibilità con
l’ambiente carcerario. Per tale motivo, ottenute le necessarie
autorizzazioni, ho proceduto, in data 15/02/2008, a visitare il
paziente ed a visionare il diario clinico.
“CONCLUSIONI”
Da quanto sopra evidenziato si può affermare, che le condizioni
di salute del Dott. Bruno Contrada - affetto da “Grave deperimento
organico; vasculopatia cerebrale cronica in esito a sequela di
accidenti vascolari; emianopsia destra; grave disturbo depressivo
con marcata ansia reattiva; diabete mellito tipo 2; vasculopatia
ostruttiva carotidea; insufficienza vertebro-basilare con vertigini
marcate e persistenti; cardiopatia ipertensiva con bradicardia
marcata; ipoacusia bilaterale con acufeni persistenti; ipertrofia
prostatica con disturbi della minzione; colelitiasi; BPCO; poliartropatia
diffusa con artralgie a marcata incidenza funzionale; deficit
funzionale della spalla destra per lesione della cuffia dei rotatori;
sinusite fronto-mascellare; gastro-duodenite con disturbi della
digestione” – non sono assolutamente compatibili con il regime
di detenzione.
Tale giudizio, peraltro, è stato espresso da tutti i medici
che in questi ultimi tempi hanno visita il paziente, come il Prof.
Silvio Buscemi e, finanche, dal Dirigente del Serv. Sanitario
del Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere ed oggi risulta
confortato anche dalla ultima e recente relazione riassuntiva
e globale del 04/02/2008 del Prof. Franco Rengo, Geriatra, Direttore
del Policlinico Federico II di Napoli.
Il paziente, infatti, si ritiene, specie a causa delle patologie
vascolare cerebrale, cardiaca, metabolica e psicologica, sia da
ritenersi ad altissimo rischio di re-ictus.
La severità di tale quadro clinico, senza dubbio, impone
di ritenere il paziente in immanente pericolo di vita essendo
la prognosi altamente sfavorevole sia quoad valitudinem che quoad
vitam.
Per tale motivo, secondo il principio dell’imprescindibile diritto
alla salute, si ritiene che al Dott. Bruno Contrada vadano concessi
quantomeno gli arresti domiciliari al fine di dargli la possibilità
di curarsi in maniera più efficace, evitando così
che le sue condizioni di salute possano peggiorare drasticamente
ed irrimediabilmente con grave rischio per la vita stessa del
paziente.
In fede
Catania 18/02/2008
DOTT. GIUSEPPE CARUSO
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 3
riferimento
Inviato
da Anonimo
il 19/02/08 @ 22:49
Finalmente si è riacceso il lumicino
della speranza: è la prima buona notizia dopo tanto tempo.
Speriamo che sia la prima di una lunga serie. Maria
________________________________
Inviato
da Anonimo
il 19/02/08 @ 23:36
Finalmente...ci voleva una boccata d'ossigeno...
________________________________
Inviato
da Anonimo
il 20/02/08 @ 10:29
Sembrava tutto maledettamente fermo. Ora
pare che qualcosa si muova. Che il Signore assista il povero BRUNO.
Gli siamo tutti affettuosamente vicini.
Augusto
___________________________________
Messaggio
N°587 11-02-2008 - 11:13
Tags: Giustizia
ECC.MA CORTE
DI APPELLO PENALE DI CALTANISSETTA
MEMORIE DIFENSIVE
AVVERSO IL PARERE DEL PROCURATORE GENERALE SULLA DOMANDA DI REVISIONE
DELLA SENTENZA
Quali difensori e procuratori di Contrada Bruno, nato a Napoli
il 2/9/1931, residente a Palermo in via Maiorana, n.4, ex Dirigente
Generale della Polizia di Stato, attualmente detenuto presso il
carcere militare di Santa Maria Capua Vetere,
espongono
La prima cosa che ci viene da pensare, rileggendo il parere del
S. Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, è l'anomalia
di alcune norme del nostro ordinamento e segnatamente quelle che
riguardano l'istituto della ricusazione.
Una parte processuale, attore, convenuto, imputato, può
ricusare il magistrato che fa il Giudice (ricorrendone ovviamente
dei presupposti) mentre non può ricusare il magistrato
che fa il P.M. cioè il consulente del Giudice (queste sono
in definitiva le funzioni che svolge in Corte di Appello o in
Corte di Cassazione il P.M.).
In base a quale ratio questa differenziazione?
Se si dimostra che un Giudice ha delle idee precostituite nei
miei confronti lo posso ricusare, se in vece è il P.M.
che con la sua attività (V. il parere o la requisitoria)
può influenzare una certa decisione del Giudice anziché
un'altra non lo posso ricusare.
Ha un senso tutto ciò?
E cosa c'entra tutto questo col caso Contrada?
Non è colpa nostra se in certi processi penali in Italia
si sono formati stranamente degli schieramenti per così
dire … ideologici.
Se difendi un imputato coinvolto negli scontri del G8 di Genova
o un ultras dello stadio, tutta la sinistra è con te, mentre
la destra ti attacca; se difendi un imputato di mafia, a prescindere
se sia colpevole o innocente, tutta la sinistra è contro
di te, la destra è invece garantista.
E' inspiegabile ma è così!
Allora se così è, chi ha idee politiche precostituite
o preconcette su determinati processi, a prescindere di chi è
la persona imputata, deve semplicemente astenersi dal trattarli,
sia esso Giudice o mero P.M..
Ci si potrebbe obbiettare: io magistrato ho delle idee politiche
ma me li tengo per me, perché quando esercito la mia funzione
non mi faccio condizionare da esse.
Benissimo, diciamo noi, ci mancherebbe che così non fosse,
ma un vecchio adagio purtroppo ci ricorda che "la moglie
di Cesare non solo deve essere onesta ma deve sembrare onesta!".
In Italia purtroppo è avvenuto che una parte politica,
tutti sanno quale è, ha fatto di una ovvietà un
programma politico, ove per ovvietà deve intendersi la
lotta alla mafia, con la benda agli occhi: chi è accusato
di mafia, o qualcosa di simile, a prescindere se sia colpevole
o innocente, è un appestato (il principio costituzionale
di innocenza non esiste più).
E non stiamo dicendo fandonie … è così che vanno
le cose.
Tutti sanno che a fine dicembre fu chiesto al Presidente della
Repubblica di intervenire valutando la possibilità di concedere
sua sponte la Grazia a Bruno Contrada.
Apriti cielo!
La sinistra, con Rita Borsellino in testa, si è ribellata
(non è insorta né per il graziato Ovidio Bompressi,
compagno di "Lotta Continua" accusato dell'omicidio
del Commissario Luigi Calabrese, vice-responsabile della squadra
politica della Questura di Milano, né per il graziato Graziano
Mesina, il famoso bandito sardo).
E siccome Bruno Contrada, vecchio e morente, ha poi dichiarato
pubblicamente, attraverso i giornali e le televisioni, che si
aspettava un Grazie da questo Stato e non una Grazia (in effetti
né Lui né i difensori avevano chiesto la Grazia,
ma - repetita iuvant - hanno semplicemente esortato la concessione
della Grazia … d'Ufficio) non c'è stata occasione migliore
per … archiviare la pratica.
Adesso siamo alla domanda di revisione del processo.
Manco a farlo apposta, o nulla succede a caso, il Magistrato chiamato
a formulare il parere sulla domanda di revisione sarà,
e senz'altro lo è, un buon magistrato ed un fine giurista,
ma - guarda il caso - è stato candidato nelle liste del
centro sinistra (nel 2003, ad Agrigento, il magistrato Luigi Birritteri
non è riuscito a strappare la poltrona all'uscente Vincenzo
Fontana di Forza Italia, che ha ottenuto il 56,4% dei voti, V.
Erminia Guastella in www.ateneonline-aol.it, 27/5/2003).
Ma cosi è se vi pare (diceva Luigi Pirandello) … e andiamo
avanti ad esaminare e ribattere le deduzioni del P.G..
*
* * * * * *
Per noi validi
e sempre attuali restano gli insegnamenti di Francesco Carnelutti
per cui l'avvocato è chiamato a soccorrere col suo aiuto
il cliente, come il medico l'ammalato, prescindendo da ogni idea
politica.
Bruno Contrada deve essere difeso, perché chi lo soccorre
lo ritiene innocente, nè può diventare colpevole
solo perché vi è una sentenza di condanna definitiva.
Il P.G., nel suo parere di inammissibilità e rigetto alla
domanda di revisione, cita la sentenza resa dal Tribunale di Palermo
il 5/4/1996, poi confermata dalla Corte di Appello il 25/2/2006
e divenuta irrevocabile il 10/5/2007.
E' fuor di dubbio che il Procuratore Generale ha saltato, certamente
senza volerlo, un passaggio che però noi riteniamo fondamentale:
non è che la sentenza del Tribunale di Palermo del 5/4/1996
è stata così, sic et simpliciter (come vorrebbe
fare apparire il P.G.), confermata dalla Corte di Appello, perchè
l'iter processuale è stato un tantino più "complesso"
e vale la pena ricordarlo e sottolinearlo: la sentenza di condanna
di primo grado fu totalmente riformata dalla sentenza della Corte
di Appello di Palermo del 4/5/2001, che ebbe ad assolvere il Dott.
Bruno Contrada perché il fatto non sussiste (poi la Corte
di Cassazione il 12/12/2002 ebbe a sentenziare che questa decisione
assolutoria non era scritta bene, quindi vi fu un nuovo procedimento
concluso con la sentenza citata dal P.G., poi confermata, perché
scritta meglio, evidentemente, secondo i giudici di legittimità).
Quindi la storia già di per sè non è poi
così tanto chiara come si vorrebbe fare apparire perché,
a prescindere del visto di legittimità, alla sentenza assolutoria
negato e alla sentenza di condanna concesso, abbiamo avuto due
distinti Collegi, due sezioni della Corte di Appello di Palermo,
che, valutando lo stesso materiale probatorio sono pervenuti,
a due decisioni diametralmente contrapposte, una di assoluzione
e l'altra di condanna a dieci anni di reclusione: il Nadir con
lo Zenit, il che significa che, sinanco a prescindere dall'esito
che avrà questa domanda di revisione, il dubbio di un condannato
innocente rimarrà sempre e resterà scritto indelebilmente
negli annali secolari della storia giudiziaria italiana.
Se a tutto ciò si aggiunge la particolare imputazione "concorso
esterno in associazione mafiosa"(reato creato dalla giurisprudenza
anziché dal legislatore), senza alcuna contestazione di
reato fine (nessuno contesta al Dott. Contrada un favoreggiamento
personale o reale, o un interesse privato in atti di ufficio,
una corruzione, un'omissione di atti di ufficio, un abuso in atti
di ufficio), non vi è chi non veda che il dubbio diventa
enorme, gigantesco, insopportabile come non mai.
I difensori non possono non apprezzare lo sforzo dialettico e
l'impegno giuridico profuso dal P.G. col suo parere del 7/2/2008,
tuttavia scienza e coscienza ci obbligano a contestarlo duramente
e con convinzione, pur conoscendo i limiti normativi dell'istituto
della revisione, certamente non arricchito dagli interventi giurisprudenziali
di questi ultimi anni.
Contestare un giudicato irrevocabile, invocarne la sua sospensione,
è come chiedere agli Dei di fare accadere un terremoto,
ne siamo consapevoli; ma avendo letto gli atti di questo processo
- iniziato così male il 24/12/1992 (vigilia di Natale,
giorno dell'arresto del Dirigente Generale della Polizia di Stato
Bruno Contrada) e conclusosi dopo 15 anni (la sentenza della Cassazione
del 10/5/2007 è stata depositata soltanto il giorno 8 del
mese scorso) - e avendo avuto la possibilità e la fortuna
(ringraziando Iddio di questo) di parlare ore e giorni, noi sì
guardandolo negli occhi, col Dott. Bruno Contrada, abbiamo avuto
non il dubbio, ma la certezza più assoluta che quell'uomo
è innocente ed è rimasto vittima suo malgrado di
un errore giudiziario, che noi vorremmo contribuire a riparare.
Or fino a quando i luoghi ove si amministra la giustizia si chiameranno
palazzi e aule di Giustizia e non edifici e stanze di Legge o
di Diritto, si avrà il dovere di reclamare sempre e comunque
il trionfo della verità e della giustizia, che giammai
potrà essere ostacolato dai freddi formalismi giuridico
processuali e/o giurisprudenziali.
Il fatto che il delitto contestato sia come anzi detto concorso
esterno in associazione mafiosa e non ad esempio un omicidio volontario
o un furto di un cosa mobile non è cosa da poco né
è da sottovalutare.
Il concorso esterno in associazione mafiosa viene creato dalla
giurisprudenza di merito (ed incautamente avallato da quella di
legittimità) in un momento di grande tensione emotiva:
erano appena morti, trucidati da mani assassine e vili, due grandi
magistrati ed insieme a loro tanti innocenti poliziotti che li
scortavano; comprensibile che in quegli anni vi fosse una rabbia
enorme e che purtroppo annebbiava le menti.
Ma il concorso esterno in associazione mafiosa rimane un parto
della fantasia: è bastato unificare disarmonicamente due
norme del codice penale, artt. 110 e 416 bis c.p., per far sì
che nascesse una mostruosità giuridica; ma l'interprete
delle leggi, il Giudice per antonomasia, può solo applicarle,
Egli non può crearle, perché con lo stesso ragionamento
qualcuno potrebbe contestare il delitto di tentato omicidio colposo
combinando semplicemente l'art. 56 all'art. 589 del codice penale
e ciò sarebbe un assurdo.
Le norme e le disposizioni che da esse si rilevano possono e devono
essere combinate tra esse, ma devono sempre rispondere alla logica
e al raziocinio; in fondo quel che regola il diritto applicato
al caso concreto è l'armonia, come nelle note musicali:
la melodia si crea combinando le note, l'accordo non può
avvenire senza regole perché se no si rischia non di creare
melodie ma stonature, non suoni ma rumori.
Dopo 15 anni di processi al Dott. Bruno Contrada alla fine gli
si contesta che cosa?
Di essere stato colluso (genericamente) con dei mafiosi e ciò
perché lo hanno dichiarato dei c.d. "pentiti",
ex mafiosi, ovvero criminali reo confessi.
Ma sono talmente labili queste accuse, così prive di riscontro
oggettivo, che non hanno consentito neppure alla Pubblica Accusa
di avanzare un reale contestazione per un reato specifico (corruzione,
favoreggiamento, ecc.).
Se io fossi accusato di omicidio da Tizio in sede di revisione
potrei avanzare la prova del mio alibi oppure portare la prova
che Tizio non è morto (chi non ricorda il caso Gallo?),
ma se sono destinatario di accuse fumogene ed evanescenti, erroneamente
valorizzate da alcuni giudici e non da altri, con l'ausilio di
teorie fantasmagoriche (leggasi convergenza del molteplice) come
faccio a dimostrare la mia innocenza?
Quindi verità innanzi tutto è che non esiste il
reato, anzi diciamolo ancora più chiaramente: la legge
non prevede il concorso esterno in associazione mafiosa come reato.
Cosa c'è di scandaloso in tutto questo?
Ma la ricordate la storia di un tale chiamato Aldo Braibanti che
fu accusato e condannato per il reato di plagio e come finì
questa storia?
Finì semplicemente col fatto che la Corte Costituzionale
(C. Cost. 8/6/1981 n. 96 che dichiarò l'illegittimità
costituzionale dell'art. 603 c.p.) ebbe a dichiarare l'illegittimità
costituzionale di quel reato e solo così si poté
salvare Aldo Braibanti.
Il povero Contrada, più sfortunato certamente di Braibanti,
non può invocare neppure l'intervento della Corte Costituzionale,
per il semplice fatto che questo reato non esiste nel nostro ordinamento,
quindi non si può dichiarare incostituzionale una norma
che non c'è.
Neppure il Parlamento può intervenire perché non
si può fare una legge per abrogare una norma che non esiste.
Solo chi lo ha creato lo può distruggere: i giudici lo
hanno creato e i giudici lo devono distruggere!
Guardate cosa scriveva la Corte Costituzionale a proposito dell'art.
603 del C.P. e diteci se non è riferibile pari pari al
concorso esterno in associazione mafiosa:
"L'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni
date al … nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente
l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità
di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale
e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione.
Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante
nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto
che implichi … mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne
l'intensità".
Non è finita:
(la norma) … in quanto contrasta con il principio di tassatività
della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in
materia penale, consacrato nell'art. 25 Cost., deve pertanto ritenersi
costituzionalmente illegittimo.
Ragionamento che calza a pennello col reato di concorso esterno
in associazione mafiosa.
Le disquisizioni giuridiche del P.G., pur lodevoli per un trattato
astratto, invero non si ritengono apprezzabili per affrontare
il caso concreto.
Censura il P.G. la domanda di revisione in riferimento alle sentenze
Carnevale ed Andreotti deducendo una "evidente diversità
di contesto fattuale geografico e anche temporale" e che
"la parziale identità dei collaboratori di giustizia
escussi in tutti e tre i giudizi (Andreotti, Carnevale e Contrada)
… non possono creare … alcuna inconciliabilità tra i due
giudicati … diversi essendo i fatti materiali su cui si è
formato il libero convincimento dei giudici in ciascuno dei tali
procedimenti".
Ma queste sono doti divinatorie che non coincidono con i fatti
e con le imputazioni: i processi Andreotti, Carnevale e Contrada
avevano la stessa imputazione (concorso esterno in associazione
mafiosa), il territorio è lo stesso (Palermo), i periodi
identici (dagli anni '80 in poi), quindi è l'esatto contrario
di quello che deduce il P.G. perché invece è identico
proprio il contesto fattuale, geografico e anche temporale.
Se poi al P.G. non piace come si sono conclusi i processi Andreotti
e Carnevale è un altro paio di maniche, ma qui sì
che abbiamo le invalicabili colonne di Ercole.
Forse intuisce il P.G. della fragilità di dette considerazioni
e va oltre incentrando la sua successiva attenzione alla differenza
tra la diversità di valutazione e la diversità del
fatto (e, diciamola tutta, avvalendosi del conforto di un paio
di sentenze della S.C., non certo illuminanti o di particolar
pregio).
Diversità di valutazione e diversità del fatto
A nostro avviso porre così il problema è certamente
fuorviante: qui i fatti non esistono, altro che diverso fatto.
Se ci fosse stato il fatto, fatto costituente reato previsto e
represso dal codice penale, ci sarebbe stata l'imputazione e cioè
la corruzione, il favoreggiamento, ecc..
Invece il fatto sarebbe che Andreotti sarebbe stato un colluso
con la mafia, Carnevale idem e entrambi come Contrada, per il
"pentito dire" dei reo confessi criminali e mafiosi.
Però Andreotti e Carnevale vengono assolti, Contrada condannato,
che poi è proprio il caso di contrasto solitamente schematizzato,
"una sentenza di condanna e due di assoluzione" (V.
ad es. Cass., sez. III, 3/11/1994 - 10/12/1994, n.12320, CED 200729).
E' convincente tutto questo?
Sarebbe come affermare che Tizio viene condannato perché
imputato di avere ucciso Caio, solo sulla base della testimonianza
di Sempronio mentre Vattelapesca viene assolto di avere ucciso
Caio, pur avendo come prova a suo carico solo la medesima testimonianza
di Sempronio e tutto questo sarebbe regolare perché si
tratta … non di una diversità del fatto ma di una diversità
di valutazione.
Ma stiamo scherzando?
Ma chi è che non vede che da una diversa valutazione discende
una diversità del fatto? (si pensi ad un omicidio per legittima
difesa anziché volontario, il fatto è identico,
c'è un morto ma cambia tutta la scena).
Ora nel caso che ci occupa ovvero delle propalazioni dei "pentiti",
criminali o ex criminali, vi è certamente e in definitiva
anche una diversità di valutazione che però è
strettamente connessa ad una diversità del fatto e ciò
lo si rileva dalla circostanza che manca, al di fuori della propalazione,
il fatto che costituisce reato (perché se ci fosse stato
il fatto-reato il Giudice avrebbe tranquillamente contestato lo
specifico reato).
Tutta questa confusione, ce ne rendiamo perfettamente conto, è
prodotta dal concorso esterno mafioso (reato inesistente in Italia
come lo è diventato il plagio) e dallo strumento che è
servito per la condanna, cioè il libero convincimento desunto
dalla c.d. convergenza del molteplice (se tanti parlano male di
te alla fine qualcosa di vero ci sarà).
E fu così che Contrada è e dovrà rimanere
in carcere (fine pena 2014, quando avrà 84 anni)?
Ovviamente non siamo d'accordo: la finalità della revisione
è quella di risolvere una contraddizione tra verità,
contraddizione tale da porre in evidenza l'ingiustizia (cfr. Cass.
10/12/94 n. 12320) e nel caso in parola ciò risulta evidente.
Così pure secondo il P.G. il processo pendente contro i
due "pentiti" o ex "pentiti" (Pulci e Giuca)
accusati di calunnia continuata e aggravata contro il dott. Bruno
CONTRADA non proverebbe nulla; cioè la dimostrazione evidente
del rischio (chiamiamolo eufemisticamente così) del "pentitificio"
sarebbe un fattore neutro.
Certo valutato singolarmente potrebbe apparire neutro quest'altro
elemento, ma insieme a tutte le altre circostanze (V. quanto argomentato
dalla Corte di Appello che ha assolto Contrada il 4/5/2001) rappresenta
oggettivamente un plus.
Che dire poi della chiesta testimonianza del Presidente Emerito
della Repubblica Francesco Cossiga (degradato dal P.G. al mero
rango di senatore)?
Certo non pretendiamo che la parola di Francesco Cossiga valga
più di quella di un Giovanni Brusca o di un Tommaso Buscetta
o di un Francesco Marino Mannoia o di un Gaspare Mutolo, sarebbe
pretendere troppo, ce ne rendiamo perfettamente conto, ma non
si può non considerare che anche questa prova "non
acquisita nel precedente giudizio può essere considerata
una prova nuova e quindi rilevante" (cfr. Cass. Sez. Un.
26/9/01 n.624), capaci peraltro, in quanto "dichiarazioni
testimoniali", di avere la forza di "ribaltare il costrutto
accusatorio" (cfr. Cass., Sez. VI, 10/3/2003 - 17/4/2003,
n.18338; Cass. 29/1/2003 - 12/6/2003, n.25680; Cass. Sez. Un.
26/2/1988, Macinanti, GI 89, II, 264).
Non va dimenticato, infatti, che la funzione che il giudizio di
revisione è chiamato ad assolvere nel sistema processuale
risulta nel vigente codice di rito notevolmente rafforzata e ampliata,
perché l'art.631 c.p.p. stabilisce - a differenza di quanto
prevedevano gli artt. 554 e segg. dell'abrogato codice di rito
- che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio
possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato
a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà
delle prove d'accusa: in tal senso depone il chiaro tenore letterale
della disposizione dell'art.631 c.p.p., che esplicitamente richiama
tutte le formule assolutorie prefigurate dall'art. 530 c.p.p.,
comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 ispirate al canone di garanzia
in "dubbio pro reo" (cfr. Cass. 12/5/04 n.25678).
In ogni caso essa testimonianza è una prova nuova che viene
dedotta, così come quella chiesta dei poliziotti Francesco
Belcamino e Francesco Cardillo, ai sensi dell'art. 630 lett. c)
c.p.p., poiché non hanno formato oggetto del precedente
accertamento nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza
irrevocabile (V. per tutte Cass. 22/2/02, n. 12472).
E non è affatto vero quanto sostiene erroneamente il P.G.
che esse fanno "riferimento a fatti che non riguardano il
thema decidendum" (cfr. parere del P.G. pagg. 5 e 6); il
thema decidendum, stante il tipo di imputazione scelta (concorso
esterno in associazione mafiosa) è proprio questo: stabilire
se una data persona è onesta oppure è un colluso;
ora secondo quei criminali novelli pentiti Bruno Contrada era
un colluso, mentre secondo Francesco Cossiga, Francesco Belcamino
e Francesco Cardillo non lo era.
Ad accusa generica … difesa generica in base al principio d'egalitès
des armes; dov'è lo scandalo?
Noi riteniamo che la prova dedotta sia "di per sé
idonea a inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza
definitiva impugnata" (cfr. Cass., Sez. V, 27/11/95 - 19/12/95,
n.12446).
Voler poi definire "imponente impianto probatorio e motivazionale"
ciò che ha determinato la condanna di CONTRADA significa
voler mistificare la realtà e non ultimo voler disconoscere
la sentenza assolutoria della Corte di Appello di Palermo del
4/5/2001 già più volte citata.
Insomma, venissero pure gli stessi collaboratori di giustizia
a dire "guardate ci siamo sbagliati" o ancora di più
"vedete che abbiamo detto solo delle falsità contro
il dott. Bruno Contrada" niente potrebbe scalfire - secondo
il P.G. - il giudicato.
Non siamo d'accordo, non siamo d'accordo, non siamo d'accordo
e per favore non si citino le impressioni di un giovane commissario
o le esternazioni di una vedova perché quelle non sono
riscontri, ma maldicenze irrilevanti persino per un giornale specializzato
in gossip.
Ad impossibilia nemo tenetur
Il dott. Bruno Contrada con esposto del 27 marzo 2007 (che per
migliore scienza si allega) al Procuratore della Repubblica di
Caltanissetta ha denunciato "tutti coloro che si sono resi
responsabili di azioni e comportamenti integranti estremi di reato,
quali calunnia e diffamazione, falsa testimonianza e false dichiarazioni
a P.M., violazione del segreto investigativo e sviamento delle
indagini, favoreggiamento personale e omissione di atti di ufficio,
o altri illeciti penali".
Il P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta con richiesta del
21/1/2008 ha chiesto al GIP in sede di disporre l'archiviazione
del consequenziale procedimento iscritto al n.1877/07 R.G.N.R.
mod.44 ed il relativo avviso è stato notificato alla P.O.
in data 4/2/2008 ("condotte asseritamene diffamatorie e calunniatorie
rese dai soggetti indicati dal CONTRADA … negli anni immediatamente
seguenti il periodo delle stragi e pertanto in ogni caso coperte
da prescrizione", cfr. richiesta di archiviazione P.M. cit.).
Il dott. Bruno Contrada, nei modi e termini di Legge, proporrà
opposizione avverso la suddetta richiesta di archiviazione, fatto
è tuttavia che dall'esposto-denunzia di cui sopra si rilevano
tali e tante incongruenze, che già di per sé imporrebbero
la celebrazione di un nuovo processo.
*
* * * * * *
IN ORDINE
ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 635 C.P.P..
Noi siamo dei doctores in iures, ma solo dei modestissimi legum
periti, tuttavia riteniamo di conoscere la differenza tra l'istituto
della sospensione dell'esecuzione, regolato dall'art. 635 c.p.p.
e quello del rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per
ragioni di salute, previsto dagli artt. 146 e 147 del c.p..
Aver rappresentato incidenter tantum la circostanza che il dott.
Bruno Contrada è purtroppo e tristemente un uomo vecchio
ed ammalato, le cui condizioni di salute sono state giudicate
incompatibili da tutti i medici che lo hanno visitato, sinanco
quelli della Direzione Sanitaria del carcere militare di Santa
Maria Capua Vetere, ove si trova recluso, non significa aver invocato
l'applicazione degli artt. 146 e 147 del C.P. (è una questione
che riguarda il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua
Vetere e in ultimo il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che
però non ne vogliono sentire); esso serviva solo a far
sapere anche ai Giudici della Corte di Appello di Caltanissetta
quale è la situazione allo stato, questo sol perché
noi riteniamo che i Giudici hanno anche coscienza e senso d'umanità
(proprio ieri sera al Tg abbiamo sentito il caso di quel ragazzo,
Carretta, che ha assassinato i genitori, che è stato dichiarato
incapace di intendere e volere e ha già lasciato la comunità
terapeutica per essere totalmente libero; a volte così
va il mondo in Italia, insomma i pazzi e pluricriminali liberi
e le persone anziane e che stanno male in galera).
Tutto quanto sopra confermando, disatteso il contrario parere
del P.G.,
insistono
perché venga accolta la proposta domanda di revisione e
in via cautelare che venga disposta, ai sensi dell'art. 635 c.p.p.,
la sospensione della esecuzione e quindi la liberazione di Bruno
Contrada ovvero in subordine l'applicazione di una misura coercitiva
meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari.
Allegato:
Esposto-denunzia del 27 marzo 2007 del dott. Bruno Contrada al
Procuratore della Repubblica di Caltanissetta.
Caltanissetta 11/2/2008
Avv. Graziella Coco - Avv. Giuseppe Lipera
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 3
riferimento
Inviato
da Anonimo
il 11/02/08 @ 18:26
Evidentemente anche in tribunali sono presenti
pensatori “astrattisti ed informali”, che trovano e vedono quello
che non esiste .
complimenti R.Altini
_________________________________
Inviato
da Anonimo
il 12/02/08 @ 00:05
Qui c'è poco da commentare: quel
bambino della favola che vedendo il re ebbe il coraggio di dire
"il re è nudo" esclamerebbe "è un
macroscopico caso di persecuzione giudiziaria", però
qui non stiamo raccontando favole, questa è realtà.
Maria
__________________________________
Inviato
da Anonimo
il 12/02/08 @ 00:07
Aggiungo che mi auguro che al giudice sia
sfuggito qualcosa e che riveda il caso alla luce di quanto scrive
l'Avv. Lipera.
Maria
___________________________________________
Messaggio
N°586 10-02-2008 - 13:06
Tags: Giustizia
CONTRADA:
Concerto per PIFFERI
PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Caltanissetta
Al Sig. Presidente della Corte di Appello
SEDE
Il Procuratore Generale
Letta la richiesta presentata dai difensori (e procuratori speciali
ex art.633 c.p.p.) del condannato Contrada Bruno nato a Napoli
il 2.9.1931, con la quale si invoca il giudizio di revisione della
sentenza resa dal tribunale di Palermo in data 5.4..1966, confermata
con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25.2.2006 e
divenuta irrevocabile il 10.5.2007, con la quale al Contrada è
stata inflitta la pena di anni 10 di reclusione per il delitto
di concorso (c.d. esterno) in associazione mafiosa (artt.110 e
416 bis c.p.) nonché l'immediata sospensione della pena
ex art. 635 c.p.p.;
esaminati gli atti allegati alla richiesta;
rilevato che con successiva nota, pervenuta via fax il 31.1.2008
l'Avv. Lipera ha inoltrato una ulteriore nota (che risulta parimenti
trasmessa anche al Magistrato di Sorveglianza di S.M. Capua Vetere)
nella quale si illustrano le patologie di cui soffre il condannato;
ritenuto che con ulteriore nota al seguito, pervenuta il 2.2.2008,
ha prodotto la richiesta di applicazione della custodia cautelare
in carcere formulata dal P.M. a carico del dott. Contrada e la
conseguente ordinanza applicativa emessa dal G.I.P., sollecitando
altresì l'escussione quale testimone del sen. Francesco
Cossiga; considerato che, con ennesima nota, pervenuta il 5.2.2008,
l'Avv. Lipera chiede vengano ammessi a testimoniare anche Francesco
Belcamino e Francesco Cardillo, entrambi Poliziotti addetti ai
servizi di scorta dei Giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone;
OSSERVA
La difesa formula due distinti motivi di revisione.
Si afferma in primo luogo, ex art. 630 lettera a) c.p.p., che
i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna pronunciata
a carico del dott. Contrada non possono conciliarsi con quelli
stabiliti in altre due sentenze penali irrevocabili in virtù
della quali il dott. Corrado Carnevale e l'on. Giulio Andreotti
sono stati assolti da medesimo reato (concorso esterno in associazione
mafiosa).
In particolare secondo la tesi difensiva l'inconciliabilità
dei fatti testimoniati nei suddetti giudicati rispetto a quelli
che riguardano l'odierno condannato deriverebbe dalla valutazione
di inattendibilità formulata in quei giudizi sugli stessi
collaboratori di giustizia escussi nel procedimento che lo riguarda
e ritenuti, invece, pienamente affidabili.
Ciò, conclude testualmente la difesa sul punto "…fa
sorgere il sospetto che in quell'unico caso si sia commesso un
errore di valutazione…" (cfr. pag. 9 della richiesta di revisione).
Sotto altro distinto profilo la difesa deduce, stavolta ex art.
630 lettera c) c.p.p., l'esistenza di nuove prove che sole o unite
a quelle già valutate dimostrano che il condannato deve
essere prosciolto a norma dell'art.631 c.p.p..
E tuttavia la difesa non specifica, ne documenta, quali siano
le nuove prove di cui chiede la valutazione ma si limita soltanto
ad indicare (senza nulla aggiungere sul punto) l'esistenza dinanzi
al Tribunale di Catania di un procedimento penale per calunnia
aggravata e continuata in danno del dott. Contrada a carico dei
collaboratori di giustizia Pulci Calogero e Giuca Giuseppe.
Sicchè, in buona sostanza, secondo l'assunto difensivo
la sola esistenza di un tale procedimento costituirebbe la "…
prova del malcostume diffuso tra i c.d. "collaboratori di
giustizia " che al fine di convincere i magistrati ed ottenere
così i benefici che tutti conosciamo… non hanno mai esitato
a fare nomi, possibilmente altisonanti, trascinando così
nel loro stesso fango anche soggetti di specchiata onestà…"
(si veda pag. 10 della richiesta).
Con le successive note depositate il 2.2.2008 ed il 5.2.2008 la
difesa aggiunge tra le nuove prove:
1) la richiesta di audizione del sen. Francesco Cossiga che dovrebbe
essere escusso per confermare i suoi rapporti di conoscenza ed
amicizia con il condannato ed i propri sentimenti di solidarietà
tuttora esistenti;
2) la richiesta di escussione dei poliziotti Francesco Belcamino
e Francesco Cardillo, entrambi addetti ai servizi di scorta dei
Giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, chiamati a testimoniare
in ordine all'esistenza di cordiali rapporti riguardanti anche
la personale stima professionale tra costoro ed il condannato.
Ciò premesso va preliminarmente osservato - in punto di
diritto - che l'istituto della revisione sconsacra il mito del
giudicato valicandone le colonne d'Ercole, di regola intangibili,
nel superiore interesse che, soprattutto in materia penale, prevalgono
le esigenze di verità e giustizia reali.
Ma tale sua caratteristica va bene intesa posto che la revisione
è un mezzo straordinario mediante il quale l'ordinamento
giuridico risolve la contraddizione tra la verità formale
del giudicato ed una successiva verità reale che trae origine
da situazioni nuove non valutate nella sentenza ed idonee a denunciarne
la sostanziale ingiustizia, facendo venir meno la presunzione
di verità che assiste ogni sentenza di condanna resasi
definitiva.
Per converso la dottrina e la giurisprudenza sono monolitiche
nel ritenere che la revisione non è un mezzo di riparazione
della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto,
perché tutto ciò è definitivamente coperto
dalla verità formale del giudicato (che com'è noto,
copre non soltanto il dedotto ma anche il deducibile) e non è
ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto se non
attraverso le impugnazioni ordinarie.
Proprio per tali ragioni l'ordinamento esige che l'istanza di
revisione superi un primo vaglio, in sede di giudizio c.d. rescindente,
ai sensi dell'articolo 634 c.p.p., finalizzato alla verifica della
sua ammissibilità, stante la tassatività delle ipotesi
di revisione, nonché al successivo controllo dell'eventuale
sua manifesta infondatezza, in sede di sommaria cognitio del thema
probandum proposto nell'istanza stessa.
Occorre in altri termini valutare se il novum rientri tra i casi
di revisione previsti dalla legge ed abbia, se confermato nella
successiva fase di merito (il c.d. giudizio rescissorio), una
potenzialità demolitrice della verità formale consacrata
nel giudicato di cui si invoca la revoca.
Orbene, nella fattispecie, la chiesta revisione non appare idonea
a superare il prescritto vaglio in sede rescindente e si palesa
come inammissibile (oltre che manifestamente infondata).
Invero, quanto al dedotto profilo dell'inconciliabilità
del giudicato in esame con le sentenze Carnevale ed Andreotti
va anzitutto rilevato che pur essendo stata elevata anche a costoro
la medesima imputazione ascritta al Contrada (concorso esterno
nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra") non può
certo affermarsi che sia stato loro contestato, quanto alla materialità
della condotta, il medesimo fatto, atteso che le specifiche contestazioni
in tali giudizi manifestano, sia con riferimento al ruolo svolto
che con riferimento alle specifiche epoche dei contributi associativi
contestati, una evidente diversità di contesto fattuale,
geografico ed anche temporale.
Ciò premesso, la parziale identità dei collaboratori
di giustizia escussi in tutti e tre i giudizi (Andreotti, Carnevale
e Contrada) e le valutazioni di attendibilità che su di
essi hanno espresso i collegi giudicanti non possono cerare, già
in linea di principio, alcuna inconciliabilità tra i rispettivi
giudicati, diversi essendo i contesti delle verifiche probatorie
formulate nei singoli giudizi (con peculiare riferimento ai profili
di attendibilità estrinseca) e, in ultima analisi, diversi
essendo i fatti materiali su si è formato il libero convincimento
dei giudici in ciascuno di tali procedimenti penali.
In altri termini, seppure è vero che in tutti questi processi
si è discusso della delicatissima materia dei rapporti
tra la criminalità mafiosa e alcuni uomini delle Istituzioni
(dal magistrato, al funzionario di Polizia, al politico) le acquisizioni
probatorie specifiche e le verifiche di attendibilità dei
collaboranti riguardano contesti fattuali del tutto differenti
e, dunque, tutt'altro che inconciliabili tra loro.
Ma, prescindendo da tali considerazioni, quel che più conta
e che la richiesta di revisione risulta sotto tale aspetto formulata
in relazione ad una tipologia di inconciliabilità - per
così dire logica - non prevista dalla legger perché
riferita alla diversità di valutazione operata dai giudici
in ciascuno dei procedimenti in esame e non alla diversità
del fatto.
Al riguardo è giurisprudenza pacifica che l'istanza di
revisione che si fondi su una diversa valutazione degli elementi
di prova posti a base della condanna da parte di altro giudice
in un diverso, ancorché connesso, procedimento, è
inammissibile perché non viene denunciato un errore di
fatto ma una diversa valutazione dello stesso fatto (si veda tra
le tante Css. n.1515 del 1999, che si legge in Css. Penale 2000,
p.1029, Cass. n.7111 del 1998; Css. n.8135 del 2001; Cass. n.
40819 del 2005, Cass. n. 36121 del 2004).
In altri termini nella fattispecie revisionale prevista dalla
lettera a) dell'art. 630 c.p.p. ove si fa riferimento all'inconciliabilità
tra "i fatti stabiliti a fondamento della sentenza…con quelli
stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile…", per
"fatti stabiliti a fondamento" devono intendersi i "fatti"
ritenuti nelle sentenza come essenziali a giustificare la conclusione
raggiunta.
E sebbene le situazioni di contrasto di giudicati possono essere
le più varie e non sono definibili in numero chiuso è
parimenti sicuro che la richiesta di revisione di cui al richiamato
art.630 c.p.p., lett.a) da rilievo all'errore di fatto e non alla
valutazione del fatto, con esclusivo riferimento agli elementi
storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato
addebitato a chi formula la richiesta.
La norma non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso
fatto, sul mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze
essendo necessario dimostrare una diversa realtà fattuale,
irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare
il condannato.
Sul punto il Supremo Collegio ha più volte ribadito "…
il principio che in tema di revisione ciò che è
emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del
fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, onde non
è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto
che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente appezzato
per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso
reato in due procedimenti distinti…" (così testualmente
in parte motiva Cass. n. 1515 del 1999 cit.).
La regola è, quindi, chiara e mira ad affermare che il
concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili
non deve essere inteso in termini di contraddittorietà
logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni ma come
oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di
atto.
E giova ricordare che tali principi risultano ribaditi in una
pronuncia della Corte di Cassazione per un caso, sotto il profilo
giuridico, del tutto simile a quello che ci impegna ove si è
ritenuta "…inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla
sentenza di assoluzione di altri coimputati in quanto fondata
sulle stesse fonti di accusa utilizzate per la condanna del ricorrente…"
(si veda Cass. n. 8135 del 2001).
Sicché e conclusivamente sul punto, la richiesta di revisione
formulata dai difensori del Dott.Contrada, con riferimento all'art.630
lettera a) c.p.p., per la diversità di valutazione della
valenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia
deve ritenersi inammissibile ex art. 634 primo comma c.p.p..
Passando all'esame del secondo profilo di revisione proposto dalla
difesa del dott. Contrada ancor più evidenti risultano
i profili di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'istanza.
Giova al riguardo premettere che dopo l'ampliamento della nozione
di nuova prova impostosi per le vie interpretative in esito da
una nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. N.624 del 2001)
- che ha avuto il merito di chiarire che per prove nuove debbono
intendersi non solo quelle sopravvenute dopo la sentenza definitiva
di condanna ma anche quelle ad essa precedenti, ma scoperte successivamente
ovvero comunque non acquisite o non valutate - ancor più
rilievo assume l'obbligo per il giudice di formulare un'attenta
valutazione della rilevanza del novum già in sede rescindente
(pena la celebrazione di nuovi giudizi, in sede rescissoria, del
tutto superflui e non in linea con la natura di strumento processuale
straordinario della revisione stessa).
Ciò premesso, quanto all'inammissibilità, va osservato
che la mera esistenza di un procedimento per calunnia a carico
di due collaboranti (Pulci e Giuga) in danno del dott. Contrada
non assume in alcun modo la veste di nuova prova nel senso voluto
dall'art. 630 lettera c) c.p.p..
Giova anzitutto rilevare che si tratta di collaboranti che non
risultano essere stati presi in considerazione nel procedimento
di cui si chiede la revisione quale fonti di prova a carico del
dott. Contrada e che, pertanto, il mero rilievo dell'esistenza
della suddetta imputazione non si vede come possa da solo (e,
tantomeno, unitamente alle prove già valutate) dimostrare
che il condannato deve essere prosciolto. E ciò vale a
testimoniare oltre che la inammissibilità anche la manifesta
infondatezza della chiesta revisione.
Analogamente irrilevante si palesa la richiesta di audizione del
sen. Francesco Cossiga, formalizzata con riferimento a fatti che
non riguardano il thema decidendum preso in esame nella sentenza
di condanna. Le stesse considerazioni possono svilupparsi con
riferimento alla chiesta testimonianza dei poliziotti Francesco
Belcamino e Francesco Cardillo, chiamati a deporre su una circostanza
di tipo valutativo del tutto ininfluente sull'esito del procedimento.
Insegna sul punto la giurisprudenza che, sempre in sede rescindente,
il Giudice della revisione è chiamato anzitutto a formulare
una valutazione astratta in ordine all'attitudine effettiva della
nuova prova di determinare l'assoluzione dell'istante (si veda
da ultimo Cass. n. 35697 del 2007).
Con efficace espressione si spiega in dottrina che tale valutazione
concerne la verifica, già in astratto, della resistenza
del giudicato rispetto alla nuova prova, nell'ipotesi di positiva
acquisizione della stessa, nella considerazione che la prova nuova
non comporta di certo il semplice ed automatico azzeramento delle
prove a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (si
veda in tal senso anche Cass.n. 14591 del 2007 nonché Cass.
n. 24291 del 2005).
Orbene, considerando l'ipotesi che dovesse risultare conclamato
che Pulci e Giuga hanno inteso calunniare il dott. Contrada ,
davvero non si vede come un elemento di tal genere possa ritenersi
idoneo a scardinare l'imponente impianto probatorio e motivazionale
che ha determinato la condanna dell'odierno istante e che con
tali soggetti non manifesta alcun specifica relazione ne diretta
ne indiretta, ne qualsivoglia collegamento di sorta.
Analoghe considerazioni vanno svolte per l'ipotesi che il sen.
Cossiga dovesse confermare di conoscere il dottt. Contrada e di
nutrire nei suoi riguardi la massima stima e considerazione perché
una tale risultanza (peraltro, squisitamente valutativa e, dunque,
di per sé del tutto irrilevante) non si vede come possa
incidere, travolgendolo, sul giudicato del quale si chiede la
revisione.
Stessa sorte processale è necessario assegnare alle deposizioni
dei poliziotti Francesco Belcamino e Francesco Cardillo, poiché
ove costoro dovessero confermare di essersi avveduti (ovviamente
dall'esterno) dell'esistenza di buoni rapporti tra i dottori Borsellino
e Falcone ed il dott. Contrada, non si vede come ciò possa
incidere in modo significativo sul nucleo essenziale dei fatti
presi in esame nell'ambito di un processo che con tale tema di
prova manifesta una marcata distinzione in punto di fatto.
Insegna sul punto il Supremo Collegio che "… Ai fini dell'ammissibilità
della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma
dell'art.631 cod. proc.pen. se gli elementi sui quali la richiesta
è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato;
è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico
in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile
esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto,
perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di
merito (rescissorio) che va effettuato con le garanzie del contraddittorio.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione
fondata su prove nuove, sia per l'intrinseca inidoneità
delle suddette prove a condurre ad un giudizio di proscioglimento,
sia per la loro inidoneità a scalfire la valenza probatoria
degli elementi già in precedenza raccolti, non presentando
esse un apprezzabile collegamento con i punti della decisione
ritenuti vulnerabili dall'istante in revisione)… (si veda Cass.
n.1932 del 2000).
Nella fattispecie il complesso quadro probatorio ritenuto idoneo
a determinare la condanna del Dott. Contrada risulta composto
non soltanto dalla dichiarazioni di numerosi collaboratori di
giustizia ( in quella sede ritenuti intrinsecamente attendibili
) ma anche dalla valutazione di altre testimonianze (basti citare,
per mera esemplificazione, quelle del funzionario di polizia Renato
Gentile e di Gilda Ziino, vedova dell' ingegnere Parisi) e di
dati documentali (si veda ad es. la relazione a firma del Questore
Vincenzo Immordino) ritenuti nel celebrato giudizio di merito
riscontri oggettivi ( su fatti specifici) determinanti ai fini
dell' affermazione della colpevolezza dell'odierno richiedente
(e su questa valutazione, giova ripeterlo, non è possibile
alcuna revisione).
Sicché, ove pure si provasse che Pulci e Giuga hanno inteso
calunniare il Dott. Contrada ( non è dato di sapere con
quale specifica accusa poiché l'istante nulla ha sul punto
dedotto e/o documentato) e si acquisissero le deposizioni del
senatore Cossiga e dei poliziotti Cardillo e Beccamino ( la cui
valenza e senza meno del tutto generica) è di tutta evidenza
che un tale risultato non è in grado di mutare in alcun
modo e tanto meno di travolgere l'esito del giudicato di cui si
chiede la revisione, poiché a tale eventuale prova detto
giudicato ampiamente "resiste".
Alla luce di tale insegnamento e delle considerazioni sopra svolte
appare,dunque, di tutta evidenza l'inammissibilità e, in
ogni caso, la manifesta infondatezza dell' istanza proposta.
In ordine alla richiesta di immediata sospensione della pena ex
art. 635 c.p.p. formulata in considerazione dell' età avanzata
del condannato, con contestuale richiesta di scarcerazione ovvero,
in linea subordinata di applicazione di altra misura meno affittiva,
tenuto conto delle "…note gravi condizioni di salute…"
(si veda pag. 11 della richiesta ) va osservato quanto segue.
Va preliminarmente osservato che l'istituto della sospensione
dell' esecuzione della pena ex art. 635 c.p.p. ha presupposti
del tutto diversi dagli istituti del rinvio obbligatorio o facoltativo
della pena da eseguire per ragioni di salute, rispettivamente
previsti dagli artt. 146 e 147 del codice penale.
In particolare, i suddetti provvedimento di rinvio per ragioni
di salute rientrano, ex art. 684 c.p.p. , nell' esclusiva competenza
della magistratura di sorveglianza, dovendosi escludere, per assenza
di previsione normativa e data l'eccezionalità da cui è
caratterizzato l'intero procedimento di cui agli art. 630 e segg.
c.p.p., che il Giudice della revisione abbia un concorrente potere
di rinviare la pena per ragioni di salute.
E di ciò anche la difesa mostra di avete piena consapevolezza
come risulta dalla nota inviata il 31/01/2008 che risulta inviata
anche al magistrato di sorveglianza territorialmente competente
per le determinazioni in via d'urgenza.
Sicché, per la parte in cui la difesa sembra chiedere anche
un semplice attenuazione del regime carcerario con sostituzione
con altra misura meno affittiva per ragioni di salute la Corte
d' Appello adita dovrà dichiararsi incompetente disponendo
la trasmissione degli atti alla magistratura di sorveglianza territorialmente
competente ( anche per gli eventuali provvedimenti d' urgenza).
Insegna al riguardo il Supremo collegio che " durante il
giudizio di revisione le competenze del giudice di sorveglianza
rimangono immutate; ne deriva che ogni determinazione relativa
all' eventuale differimento della esecuzione della pena, nei casi
previsti dall' art. 146 e 147 cod. pen. , và devoluta alla
competente magistratura di sorveglianza, secondo le cadenze ed
i presupposti sanciti dall' art. 684 del codice di rito"
(si veda in parte motiva cass. n. 35744 del 2004) .
Ciò premesso, l'art. 635 c.p. stabilisce, come è
noto, che la corte d'Appello, investita della richiesta di revisione,
possa in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione
della esecuzione della pena, "applicando , se del caso, una
della misure coercitive previste dagli articoli 281,282,283 e
284" del codice di rito".
La ratio di tale disciplina secondo l'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione si inspira dichiaratamente alla omologa previsione
che compariva sotto l'art. 559 della abrogato codice di rito del
1930, poiché identica rimane la finalità dell' istituto
che è quella di impedire che, in presenza di situazione
in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda di revisione
e, dunque, revocabile la condanna, il soggetto debba patire un
periodo di restrizione della libertà ( verosimilmente)
inutile ed ingiusto.
Sicché, nella sostanza , il chiesto provvedimento di sospensione
con conseguente remissione in libertà necessariamente postula
un quadro di concreta prognosi di favorevole delibazione della
richiesta di revisione, in linea , d'altra parte, con il carattere
eccezionale che caratterizza l'istituto della sospensione della
esecuzione della pena.
Nel caso di specie , i presupposti per l'applicazione della sospensione
dell' esecuzione di cui innanzi si è detto- sospensione
che è ovviamente l'antecedente logico giuridico rispetto
al tema, del tutto eventuale, concernente l'applicazione della
misure cautelari- appaiono essere vistosamente carenti.
Cio agilmente si desume dalla palese inammissibilità e
manifesta infondatezza dell' istanza di revisione neoi termini
sopra argomentati (si veda in tal senso Cass. n. 35744 del 2004
cit. che si legge in Diritto e Giustizia 2004, fasc. 41 p. 40
con nota di L. Blasi dal titolo " scarcerazione in pendenza
di revisione solo con prove evidenti….").
Per tali ragioni si
CHIEDE
che la Corte di Appello adita :
1. Dichiari de plano, ex art. 634 c.p.p. inammissibile la richiesta
di revisione di che trattasi;
2. Rigetti la richiesta di sospensione dell' esecuzione della
pena per l'insussistenza dei presupposti di legge;
3. Dichiari la propria incompetenza a provvedere in ordine alla
richiesta di rinvio e/o sospensione della pena per ragioni di
salute disponendo la immediata trasmissione di copia degli atti
alla magistratura di sorveglianza competente.
Caltanisetta 7 febbraio 2008
il Sostituto Procuratore Generale
LUIGI BIRRITTERI
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Inviato
da Anonimo
il 10/02/08 @ 23:23
Avevo cercato di farne un sunto, invece
ho visto che hai già provveduto tu mettendola per intero.
Temevo che anche questa volta la risposta sarebbe stata negativa
e purtroppo i miei timori si sono rivelati fondati. Maria
__________________________________________
Messaggio
N°584 07-02-2008 - 14:38
Tags: Giustizia
Le
condizioni di salute di Bruno Contrada stanno peggiorando
Catania 7/2/2008
All’Ill.mo Sig. Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa Daniela Della Pietra
S.M. CAPUA VETERE
ISTANZA PER LA IMMEDIATA CONCESSIONE DIFFERIMENTO ESECUZIONE PENA
– EX 147 1 COMMA N. 2 C.P. E ART. 684, 2° COMMA C.P.P. – PER
GRAVISSIMI MOTIVI DI SALUTE
IN SUBORDINE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE.
Qual difensore di CONTRADA Bruno, nato a Napoli il 2/9/1931, detenuto
presso il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere, condannato
con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25/2/2006 alla
pena di anni 10 di reclusione per il reato di concorso esterno
in associazione mafiosa, nel segnalare quanto segue
ESPONGO
Mi giunge notizia che il Dott. CONTRADA sta sempre peggio.C’era
da aspettarselo: egli sta vivendo il suo settantasettesimo anno
di vita e secondo i dati ufficiali l’aspettativa di vita media
di un uomo è di settantotto anni.
In pratica egli avrebbe un anno di vita ancora, così almeno
secondo le
statistiche ufficiali mediche italiane.
Ma così continuando non arriverà a compiere settantotto
anni, perché la
sofferenza a cui è sottoposto è enorme.
Secondo il Prof. Dott. Silvio Buscami, Diabetologo, del Policlinico
Universitario di Palermo, il Dott. CONTRADA vive in condizioni
di malnutrizione clinicamente rilevanti (l’ulteriore aggravamento
è stato rilevato attraverso le
immagini televisive) del resto è inequivocabile il calo
ponderale di quindici chili circa dall’epoca del suo arrivo a
Santa Maria Capua Vetere ad oggi.
Nelle condizioni in cui vive il Dott. Bruno CONTRADA “continuerà
a dimagrire e questo potrebbe seriamente minacciare la sua vita!”
secondo il pensiero dell’Illustre clinico Prof. Buscami, il quale
ha rilevato che, secondo lo schema nutrizionale che gli ha comunicato
il paziente, lo stesso “risulta assolutamente carente per quanto
concerne l’apporto giornaliero di calcio, potassio, sodio, ferro,
zinco, acido folico, riblofavina, vitamina A, vitamina D, tiamina,
Vitamina B6, Vitamina C”.
A parere del sanitario “la carenza di alcuni nutrimenti soprariportati
può favorire o accelerare la progressione delle malattie
cardiovascolari” di cui è affetto il povero vecchietto
Bruno CONTRADA.
Per tutte queste ragioni
CHIEDO
La liberazione del condannato, in virtù del differimento
esecuzione pena, o in subordine la detenzione domiciliare, il
tutto perché notoriamente affetto da gravissime patologie
che lo rendono incompatibile con il regime carcerario.
La S.V. potrà avere modo di riscontrare quanto sin qui
dedotto richiamando a sé il diario clinico aggiornato con
le ultime relazioni sanitarie direttamente richiedendole all’Infermeria
Speciale del Carcere Militare in Sede.
Con ossequi
Avv. Giuseppe Lipera
Delego per il deposito in cancelleria della presente istanza il
Signor Gen. a r., Giancarlo TIRRI, nato a Napoli il 9/3/1943 ed
ivi residente in Via S. G. B. De La Salle n. 2.
Avv. Giuseppe Lipera
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Inviato
da antonio.gambini
il 09/02/08 @ 09:32
CIAO. http://blog.libero.it/antoniogambini/?nocache=1199365098
_____________________________________________
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N°583 05-02-2008 - 10:13
Tags: Giustizia
Brusca libero e Contrada in carcere
Giovanni Brusca
pluri pregiudicato non fa neanche un giorno di carcere
04/02/2008
- Il mafioso Giovanni Brusca con 14 omicidi sulla coscienza (sempre
ne abbia una) è ancora libero, quando lo catturarono fummo
convinti visto e considerato l’inesistenza di una giustizia in
questo paese, che il noto pregiudicato non avrebbe fatto neanche
un giorno di carcere, e di fatti ci abbiamo azzeccato in pieno,
questa nostra previsione fu pubblicata anche dall’autorevole quotidiano
di un paese libero da censure il noto TIMES, ora a distanza di
tempo e dopo di aver riscontrato che molte persone che hanno servito
lo Stato come per esempio Bruno Contrada che sta scontando la
Pena di Brusca mentre brusca sta riscuotendo dallo stato il premio
che sarebbe toccato a Contrada.
Si può
trarre delle conclusioni alla luce di come in Italia vengono trattati
carnefici e vittime, cioè che la preponderante avanzata
della delinquenza, con i protagonisti ex Terroristi, dei mafiosi
e dei politici corrotti che hanno preso il sopravvento sulla società
civile in nome del potere a tutti i costi e con qualsiasi mezzo
ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, la perdita di autorità
delle istituzioni, vedi la Regione Campania con la sua monnezza,
omicidi e criminalità inarrestabile, forze dell’ordine
e magistratura allo sbando, condito da una profonda propaganda
dei mass media che enfatizzano ormai i protagonisti di azioni
delittuose fino a farli diventare super stars da imitare alimentano
con nuove leve il futuro criminale di questo paese ed allora cosa
pretendete, se vi piacciono questi stereotipi in negativo eroi
dei giorni nostri dovete anche subire tutto ciò che loro
producono cioè CAOS.
Bruno
Berardi “Domus Civitas”
Vittime del terrorismo e mafia
http://www.sabaudiain.it/notizia.php?id=1202106600
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Inviato
da Anonimo
il 05/02/08 @ 15:53
VIVA L'ITALIA DEI CORROTTI
__________________________________
Inviato
da vocedimegaride
il 05/02/08 @ 16:04
Ma questo è uno "STATO",
se si può definire tale, di DIRITTO???
Mauro
__________________________________________
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N°582 04-02-2008 - 14:42
Tags: Giustizia
Nuove
testimonianze
Catania -
Caltanisetta 4/2/2008
All’Ecc.ma Corte di Appello
I^ Sezione Penale di CALTANISSETTA
Presidente Dott. Cardinale
e per quanto di competenza
Al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
di CALTANISSETTA
ULTERIORE NOTA A SEGUITO
dell’istanza di revisione – proc. n.36/08 RG
Il sottoscritto
Avv. Massimiliano Bellini del Foro di Caltanissetta, quale sostituto
processuale, già nominato in atti, dell’Avv. Giuseppe Lipera
del Foro di Catania, difensore del Dott. CONTRADA Bruno, in atti
generalizzato, recluso presso il carcere militare di Santa Maria
Capua Vetere, facendo seguito all’istanza di revisione del 16/1/2008
pendente avanti questa Ecc.ma Corte, ancora qual mezzo al fine,
produce:
A) nota
21/1/2008 inviata all’Avv. Giuseppe Lipera a firma del Poliziotto
Cardillo Francesco (indicata l’utenza mobile) il quale dichiara
di essere stato componente della scorta del Dott. Chinnici,
Dott. Falcone e anche Dott. Borsellino, aggiungendo: “per circa
un anno sono stato a loro fianco per proteggerli, quindi potevamo
benissimo vedere che tra le persone che quasi giornalmente frequentavano
gli uffici giudiziari in modo particolare i succitati magistrati
vi era il Dott.
Bruno CONTRADA che intratteneva dei cordiali rapporti sia di stima
che di lavoro”.
B) nota
22/1/2008 inviata all’Avv. Giuseppe Lipera a firma del Poliziotto
Belcamino Francesco, arruolato in polizia nel 1971,
in atto in servizio a Firenze presso il Reparto Prevenzione Crimine
in Toscana.
Scrive il Belcamino: “dal settembre 1979, fino al 1984, ho fatto
parte della Sezione Inv. e Catturandi. In quel periodo, per la
durata di circa due anni, ho avuto il privilegio di essere stato
il primo uomo ad essere assegnato alla tutela e alla scorta del
Dott. Giovanni Falcone e Dott. Paolo Borsellino. Grandi uomini
e magistrati, indelebili in me. E questo il motivo per cui sono
disposto a confronti con chicchessia onde poter smentire categoricamente
che il Dott. Bruno Contrada non godeva di stima da parte di tutti
i magistrati. Ricordo perfettamente che ogni qual volta il Dott.
Contrada veniva negli uffici del Tribunale era affabilmente accolto
dal Dott. Borsellino, con cui spesso sorbiva il rituale caffè,
presso il bar interno del Palazzo di Giustizia. Voglio aggiungere
che il Dott. Contrada era stimato dal Dott. Borsellino anche per
le sue capacità investigative che metteva a sua disposizione
per combattere il fenomeno mafioso...”
Conclude
la nota: “mai c’è stata una lamentela o un’ombra di dubbio
da parte del magistrato nei suoi confronti”.
PROVA
TESTIMONIALE
Si chiede sin d’ora che i
suddetti poliziotti Francesco BELCAMINO e Francesco CARDILLO vengano
chiamati a testimoniare in favore del dott. Bruno Contrada.
Allegati ut supra.
Con ossequi
Il sostituto processuale
dell’Avv. Giuseppe Lipera
Avv. Massimiliano Bellini
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N°581 03-02-2008 - 12:43
Tags: Giustizia
Istanza al
Magistrato di sorveglianza
Catania - Caltanisetta 4/2/2008
All’Ecc.ma Corte di Appello
I^ Sezione Penale
di CALTANISSETTA
Presidente Dott. Cardinale
e per quanto di competenza
Al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
di CALTANISSETTA
ULTERIORE NOTA A SEGUITO
dell’istanza di revisione – proc. n.36/08 RG
Il sottoscritto Avv. Massimiliano Bellini del Foro di
Caltanissetta, quale sostituto processuale, già nominato
in atti, dell’Avv.
Giuseppe Lipera del Foro di Catania, difensore del Dott. CONTRADA
Bruno,
in atti generalizzato, recluso presso il carcere militare di Santa
Maria Capua
Vetere, facendo seguito all’istanza di revisione del 16/1/2008
pendente avanti
questa Ecc.ma Corte, ancora qual mezzo al fine, produce:
A) nota 21/1/2008 inviata all’Avv. Giuseppe Lipera a
firma del Poliziotto Cardillo Francesco (indicata l’utenza mobile)
il
quale dichiara di essere stato componente della scorta del Dott.
Chinnici,
Dott. Falcone e anche Dott. Borsellino, aggiungendo: “per
circa un anno sono stato a loro fianco per proteggerli, quindi
potevamo
benissimo vedere che tra le persone che quasi giornalmente frequentavano
gli
uffici giudiziari in modo particolare i succitati magistrati vi
era il Dott.
Bruno CONTRADA che intratteneva dei cordiali rapporti sia di stima
che di
lavoro”.
B) nota 22/1/2008 inviata all’Avv. Giuseppe Lipera a
firma del Poliziotto Belcamino Francesco, arruolato in polizia
nel 1971,
in atto in servizio a Firenze presso il Reparto Prevenzione Crimine
in Toscana.
Scrive il Belcamino: “dal settembre 1979, fino al
1984, ho fatto parte della Sezione Inv. e Catturandi. In quel
periodo, per la
durata di circa due anni, ho avuto il privilegio di essere stato
il primo uomo
ad essere assegnato alla tutela e alla scorta del Dott. Giovanni
Falcone e
Dott. Paolo Borsellino. Grandi uomini e magistrati, indelebili
in me. E
questo il motivo per cui sono disposto a confronti con chicchessia
onde poter
smentire categoricamente che il Dott. Bruno Contrada non godeva
di stima da
parte di tutti i magistrati. Ricordo perfettamente che ogni qual
volta il
Dott. Contrada veniva negli uffici del Tribunale era affabilmente
accolto dal
Dott. Borsellino, con cui spesso sorbiva il rituale caffè,
presso il bar
interno del Palazzo di Giustizia. Voglio aggiungere che il Dott.
Contrada
era stimato dal Dott. Borsellino anche per le sue capacità
investigative che
metteva a sua disposizione per combattere il fenomeno mafioso...”
Conclude la nota: “mai c’è stata una lamentela
o un’ombra di dubbio da parte del magistrato nei suoi confronti”.
PROVA TESTIMONIALE
Si chiede sin d’ora che i suddetti poliziotti Francesco
BELCAMINO e Francesco CARDILLO vengano chiamati a testimoniare
in
favore del dott. Bruno Contrada.
Allegati ut supra.
Con ossequi
Il sostituto processuale dell’Avv. Giuseppe Lipera
Avv. Massimiliano Bellini
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N°580 02-02-2008 - 11:01
Tags: Giustizia
Riceviamo
dall'Avv. Lipera
Catania
- Caltanisetta 2/2/2008
All’Ecc.ma Corte di Appello I^ Sezione Penale di CALTANISSETTA
Presidente Dott. Cardinale
e per quanto di competenza
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di CALTANISETTA
NOTA
A SEGUITO dell’istanza di revisione – proc. n.36/08 RG
Quali
difensori del Dott. CONTRADA Bruno, in atti generalizzato, facendo
seguito all’istanza di revisione del 16/1/2008 pendente avanti
questa Ecc.ma Corte, i sottoscritti difensori, qual mezzo al fine,
producono:
A) richiesta di applicazione di misura cautelare del 21/12/1992
a firma dei PP.MM. di Palermo (Dott. Guido Lo Forte, Dott. Alfredo
Morvillo, Dott. Roberto Scarpinato, Dott. Gioacchino Natoli e
Dott. Antonio Ingroia) vistata dal Procuratore della Repubblica
Aggiunto di Palermo (Dott. Vittorio Aliquò) il 22/12/1992,
dep. nella Cancelleria del G.I.P. del Tribunale di Palermo il
22/12/1992, procedimento n°7415/92 N.C. D.D.A.;
B) consequenziale ordinanza di custodia cautelare in carcere (che
altro non è che la trascrizione integrale della richiesta
del P.M.), emessa dal G.I.P. di Palermo (Dott. Sergio La Commare),
in data 23/12/1992, proc. n° 6714/92 R.G.G.I.P., notificata
il 24/12/1992.
Dalla produzione dei suddetti due documenti si evince che l’atto
introduttivo del processo, di cui si chiede la revisione della
sentenza, è alquanto singolare: infatti, in un solo giorno,
il G.I.P. ha esaminato la corposa richiesta dei PP.MM., ha analizzato
e studiato gli atti allegati, tra cui rapporti di P.G., nonché
verbali contenenti le dichiarazioni di Mutolo Gaspare, Marchese
Giuseppe, Buscetta Tommaso, Spatola Rosario e quindi preparato
e redatto il provvedimento coercitivo (interamente e supersonicamente
copiato dalla richiesta del P.M.) che altro non è, appunto,
che l’atto introduttivo del processo di cui si chiede giustamente
la revisione.
Intelligenti pauca!: nel senso che un processo nato male … non
poteva che finire peggio (tant’è l’odierna domanda di revisione).
PROVA TESTIMONIALE
Sempre qual mezzo al fine, i sottoscritti difensori chiedono sentirsi
come testimone il Senatore Prof. Avv. Francesco Cossiga, nato
a Sassari il 26/7/1928, per essere sentito da questa Ecc.ma Corte
di Appello sul seguente articolato:
1. -
vero è che Egli è stato Ministro dell’Interno?
2. -
vero è che Egli è stato Presidente del Consiglio
dei Ministri?
3. -
vero è che Egli è stato Presidente della Repubblica
e quindi Capo delle Forze Armate dal 1985 al 1992?
4. -
vero è che Egli ebbe a conoscere il Dott. Bruno Contrada,
Funzionario prima e poi Dirigente Generale della P.S.?
5. -
vero è che Egli conserva il miglior ricordo del detto Dott.
Bruno Contrada?
6. -
vero è che Egli prova tuttora sentimenti di amicizia e
di solidarietà verso il Dott. Bruno Contrada?
Con
ossequi
Avv. Graziella Coco Avv. Giuseppe Lipera
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N°571 22-01-2008 - 13:25
Tags: Giustizia
LE
ULTIME DA SANTA MARIA CAPUA VETERE
RICHIESTA
DI INTERVENTO AL PRESIDENTE ROMANO PRODI QUALE MINISTRO AD INTERIM
DELLA GIUSTIZIA
Con decreto 17/1/2008, depositato il 18/1/2008, il cui contenuto
si è appreso solo qualche minuto fa, il Magistrato di Sorveglianza
di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Daniela Della Pietra, ha
dichiarato inammissibile l’ultima istanza di differimento dell’esecuzione
della pena detentiva proposta dall’Avv. Giuseppe Lipera nell’interesse
del Dott. Bruno CONTRADA ed avanzata il 16/1/2008.
Il Magistrato ha rilevato che l’istanza era stata proposta solo
a mezzo fax mentre il giudice Della Pietra sostiene che il telefax
“può essere utilizzato solo dai funzionari di cancelleria”
e che in ragione di ciò “non può procedersi ad alcuna
valutazione di merito”.
Il Giudice non ha preso atto – ha affermato sdegnato l’Avv. Giuseppe
Lipera – che l’istanza in parola è stata trasmessa sia
a mezzo fax, come fatto del resto in precedenza, ma anche via
email nonché a mezzo posta, come consente la Legge del
resto, giusta raccomandata del 16/1/2008 delle ore 08, 26 n. 17156-
06 -0006 spedita dall’Ufficio Postale di Catania.
Qualsiasi cavillo è buono pur di negare un provvedimento
legittimo e sacrosanto che invano viene reiteratamente richiesto.
I politici italiani in massa si schifano perché al Papa
Ratzinger non viene consentito di parlare alla Università
Sapienza di Roma, nessuno disprezzo corale per un servitore dello
Stato che a settamtasesi anni e quattro mesi sta morendo nelle
patrie galere militari perché ha la dignità di gridare
ancora la Sua innocenza e di rivolgersi allo Stato dicendo: “e
adesso chiedetemi scusa!”.
Questo è quanto accade a Santa Maria Capua Vetere.
Inutile dire che nel frattempo alla Signora Daniela Della Pietra
sarà pervenuto il plico raccomandato contenente l’istanza
non accettata via fax, per cui dovrà comunque decidere.
L’Avv. Lipera tuttavia si impegna a recarsi nuovamente a Santa
Maria Capua Vetere e presentare per “iscritto mediante deposito
in cancelleria”, secondo le formalità borboniche del codice
di procedura, un’istanza al giorno fino a quando questo giudice
non si convincerà che ha sbagliato perché le condizioni
di salute del Dott. CONTRADA sono gravissime e incompatibili con
il regime carcerario, così come affermato da tutti i medici,
primi fra tutti i sanitari del carcere militare, cioè i
medici dello Stato.
Ribadisce l’Avv. Giuseppe Lipera, al Presidente Romano Prodi,
nella neo qualità del Ministro della Giustizia ad INTERIM,
quanto già chiesto al suo predecessore Clemente Mastella,
di far verificare attraverso monitoraggio tutti i provvedimenti
emessi dai Magistrati di Sorveglianza e dai Tribunali di Sorveglianza
d’Italia, al fine di rilevarne la incomprensibile disparità
di trattamento tra i detenuti.
Non può accettarsi che un detenuto subisca un trattamento
più favorevole o meno a secondo se si è reclusi
in una sede anziché in un'altra, posto che enfaticamente
in tutte le aule di giustizia appare la scritta che la Legge è
uguale per tutti.
Catania 22 gennaio 2008
Avv. Giuseppe Lipera
*******************************************
Si fa presente,
solo per amore del giusto e del vero, che l’ultima istanza riguardante
sempre le gravissime condizioni di salute del Dott. Bruno CONTRADA,
oltre al Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere,
per quanto di eventuale competenza è stata altresì
trasmessa, tra gli altri, a Sua Ecc.za il Procuratore Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione nonché al Ministero
della Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura.
Catania
22 gennaio 2008
Avv.
Giuseppe Lipera
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____________________________________
Messaggio
N°568 19-01-2008 - 21:36
Tags: Giustizia
Riflessioni
legittime
CONTRADA/
REVISIONE, ANDREOTTI E CARNEVALE ASSOLTI CON PENTITI Roma, 17
gen. (Apcom) - I processi al senatore a vita Giulio Andreotti
ed al giudice Corrado Carnevale sono connessi a quello di Bruno
Contrada, ma è "evidente" il "contrasto
sui risultati conclusivi", e perciò "alla luce
delle considerazioni in ordine alla validità del materiale
fornito dai testimoni nei suddetti processi" il difensore
dell'ex funzionario del Sisde, l'avvocato Giuseppe Lipera, ha
presentato istanza di revisione e l'ha depositata alla Corte d'appello
di Caltanissetta. Contrada è stato infatti condannato con
sentenza definitiva a 10 anni per concorso esterno in associazione
a delinquere di stampo mafioso. "Com'è possibile che
su tre imputati in altrettanti processi nei quali uniche fonti
di accusa sono gli stessi testimoni - ci si chiede nell'atto-
che raccontano di fatti fra loro concatenati, due siano assolti
per la dimostrata inattendibilità degli autori di quei
racconti, mentre il terzo è condannato sulla scorta di
propalazioni fornite dagli stessi elementi già ritenuti
privi di attendibilità, se non addirittura motivati da
spirito vendicativo per rancori e risentimenti personali, perché
non si può non ricordare che Contrada quegli stessi criminali,
per l'occasione 'pentiti', li aveva osteggiati, braccati e fatti
catturare nel corso della sua carriera di funzionario di polizia".Nel
ricorso poi si sottolinea poi che è pendente un processo
per calunnia a Contrada nei confronti dei pentiti Calogero Pulci
e Giuseppe Giuca, un reato che, secondo i legali, "potrebbe
essere esteso a chi sa quanti altri collaboratori di giustizia".
Ma è sull'analisi del percorso che ha portata alla condanna
che si sottolinea come "l'impianto accusatorio abbia poggiato
esclusivamente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia,
in altre parole di criminali reo confessi". E poi, alla luce
di ciò, ci si chiede: "Ma quanto sincero e attendibile
è il loro pentimento?". Infine si spiega: "Anche
il giudizio sulle presunte attività del senatore Andreotti
in favore di organizzazioni mafiose è dipeso in via esclusiva
dall'ascolto degli stessi testimoni sentiti al processo Carnevale
(e al processo Contrada) e, per le stesse ragioni di inaffidabilità
e mancanza di riscontri sulla veridicità delle dichiarazioni,
esso si risolve in favore dell'imputato che viene assolto 'perché
il fatto non sussiste'".
************************************************************
GIUSTIZIA:
COSSIGA, IL CSM E' LA PIU' POTENTE LOBBY ITALIANA Roma, 18 GEN
(Velino) - "Tutti nel Pd e in particolare negli ex-Ds si
aspettavano che di fronte all'arresto della moglie e del consuocero
di Mastella e in realta' all'arresto di quasi un intero partito,
Forza Italia e in particolare l'amico Silvio Berlusconi sferrassero
un duro attacco contro i magistrati militanti; l'ordine di Silvio
e' invece stato: 'Zitti e muti, non mettiamo in imbarazzo l'amico
Walter Veltroni!'". Lo afferma il presidente emerito della
Repubblica Francesco Cossiga. "Leggo oggi il testo della
richiesta con la quale diciannove membri del braccio secolare
della piu' potente lobby politica d'Italia, l'Associazione nazionale
magistrati e cioe' il Consiglio superiore della magistratura,
con una prepotenza e ignoranza che 'gareggiano e vincono entrambe',
chiedono che venga convocato il braccio secolare per censurare
le dichiarazioni che un senatore e ministro della Giustizia ha
reso alla Camera dei deputati! Conosco gia' la storia e ricordo
quando in un caso analogo ma meno grave la maggioranza del Csm
voleva esprimere la sfiducia al presidente del Consiglio dei ministri.
Io mandai i carabinieri minacciandoli di cacciarli fuori del Palazzo
dei Marescialli e si c....o sotto! Oggi non lo posso fare e mi
limitero' a scrivere domani o dopo una lettera al capo dello Stato.
Per il momento, specie dopo aver visto che faccia ha il segretario
della lobby, ormai al limite dell'organizzazione sovversiva e
o dell'organizzazione di stampo mafioso, mi limito a dire: 'Andate
a fa' in c...o!'".
********************************************************
di
Mauro Mellini per www.giustiziagiusta.info
- 18 gen 08 -
Ho sotto gli occhi tre articoli che scrissi per “Giustizia giusta”
allora mensile stampato, sul caso Contrada, rispettivamente il
31 luglio 1995, il 30 aprile 1996 e un altro successivo in tre
fasi cruciali di quella vicenda così arruffata ed, allo
stesso tempo, lineare. Tre articoli ispirati a sostanziale scetticismo,
a sdegno per le assurdità e le ingiustizie che si andavano
consumando ed a volontà e necessità che su quel
caso non si mollasse, nell’interesse di Contrada, certo, ma di
molti, moltissimi altri la cui libertà era (ed è)
ugualmente in giuoco in condizioni in qualche modo simili a quelle
del ben noto “Superpoliziotto”. A leggere, a distanza di anni
quel che scrivevamo allora, ricavandone che ben poco avremmo oggi
da aggiungerci, è cosa che ci allarma più di quanto
non possa soddisfarci. Non si tratta, infatti, di particolare
acume divinatorio: il copione era chiaro. Bastava attenersi al
copione per conoscere il presente e il futuro. In particolare
ci ha colpito rileggerci in questo passo: “ A Contrada si fa carico
di aver agito da Agente e Capo dei Servizi. I Servizi che si vollero
impegnati nella lotta alla mafia e che non potevano agire come
un’altra squadra di polizia giudiziaria della Procura, a costo
di provocare le ire, i sospetti, le suscettibilità degli
“intoccabili”. E questo è il nocciolo della vicenda. Contrada
è stato individuato come un poliziotto capace di concepire
e gestire un’azione autonoma anche di prevenzione e di contrasto
generale di una situazione di alta criminalità. Un’azione
che non può né identificarsi né esaurirsi
in quella di polizia giudiziaria alle dipendenze della Magistratura.
Ma la Magistratura rivendica a sé ben più che le
attività tipiche di veri e propri procedimenti penali.
Vuole avere campo libero di “cercare” le notizie di reato, senza
aspettare che ad essa prevengano dalla polizia o altrimenti, come
era giudiziosamente stabilito nel Codice del 1930. Per i P.M.
che intendano sfruttare a fondo la sciagurata riforma che dell’esercizio
dell’azione penale ha fatto il codice di procedura del 1989, c’è
posto, magari, per studi delle stesse Procure sull’incidenza di
trattamenti cui vengano sottoposti i calciatori sugli indici di
mortalità negli ultimi 50 anni. Non c’è posto per
un’azione di prevenzione e contrasto generale della criminalità
condotto autonomamente dalla Polizia e, magari, dai Servizi Segreti,
che si vogliono tuttavia impegnati, ma in modo “trasparente” ed
al guinzaglio dei Sostituti Procuratori nell’azione antimafia.
Certo, quanto addebitato a Contrada lascia altamente perplessi
per ben altro. Che lo abbiano accusato alcuni mafiosi che aveva
fatto arrestare dieci o più anni prima per l’assassinio
di un suo agente, assolti da tale reato proprio dal Presidente
che poi li ha ritenuti “attendibili” quando, pentiti, sono diventati
testi d’accusa contro Contrada, è cosa che fa pensare a
ben altro che ad un conflitto di competenze e di sistemi di polizia
e di indagini. Ma una Magistratura che combatte contro la mafia
(e la droga, e il terrorismo e la pedofilia etc. etc.) anzitutto
combattendo per estendere il proprio potere e per limitare quello
di altri organismi dello Stato, è cosa da suscitare preoccupazioni
e consentire di dubitare anche di ciò che dovrebbe essere
indubitabile. Questo, ricordiamolo è il caso Contrada.
Lo è stato quando si discuteva della sua colpevolezza (ed,
intanto, della sua salute nella carcerazione preventiva). Lo è
stato nella sentenza definitiva. Lo è nella gestione della
revisione e della grazia. E sempre si tratta della vita o della
morte di un uomo.
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da: vocedimegaride - Commenti: 0
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N°567 19-01-2008 - 13:24
Tags: Giustizia
Telegramma
urgente del 19 gennaio 2008
N.48/3°
poste italiane
AT MAGISTRATO
DI SORVEGLIANZA TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
DIFENSORE DI BRUNO CONTRADA DETENUTO CARCERE MILITARE SANTA MARIA
CAPUA VETERE RIFERIMENTO ULTIMA ISTANZA 16 CORMES, DIFFERIMENTO
PENA CIOE’ LIBERAZIONE AUT SUBORDINE DETENZIONE DOMICILIARE, PER
GRAVISSIMI MOTIVI DI SALUTE, INVITOLA PROVVEDERE ENTRO PROSSIMO
LUNEDI’ 21 GENNAIO, CIOE’ ENTRO CINQUE GIORNI RICHIESTA, ANCHE
IN ANALOGIA DISPOSIZIONI EX ART. 299 C.P.P.. SE DOVESSERO VERIFICARSI
AL DOTT. BRUNO CONTRADA ICTUS CEREBRALI O ISCHEMIE CARDIACHE O
COMUNQUE PEGGIORAMENTI DECLINO SIN D’ORA OGNI RESPONSABILITA’
STOP
AVV. GIUSEPPE LIPERA FORO CATANIA
Catania
19 gennaio 2008
Contrada,
ricorso in Cassazione per il rinvio dell'esecuzione della pena.
I legali di Bruno Contrada hanno presentato ricorso in Cassazione
contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di Napoli di
respingere il differimento dell'esecuzione della pena per gravi
motivi di salute dell'ex funzionario del Sisde, che e' detenuto
nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere per scontare
una condanna a 10 anni per concorso in associazione mafiosa. Nella
richiesta, l'avvocato Giuseppe Lipera scrive che "non si
puo' negare che Contrada versi in una condizione di gravita' dell'infermita'
fisica", che "il suo diritto alla salute e' stato violato"
e che "si e' palesemente lesa la sua integrita' fisica e
la sua salute". Il penalista ricorda anche che "i medici
del carcere sostengono reiteratamente che le condizioni di Contrada
sono incompatibili con la detenzione". Secondo il legale
"il tribunale ha seguito un percorso non corretto nel giudicare
lo stato di salute di Contrada perche' non ha tenuto in considerazione
il quadro clinico complessivo, ma ogni singola patologia".
Nelle richiesta si chiede infine che il ricorso "venga trattato
con la massima sollecitudine, viste le gravissime patologie e
l'eta' avanzata di Contrada"
Inviato
da: vocedimegaride - Commenti: 0
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N°566 19-01-2008 - 00:53
Tags: Giustizia
Comportamento inaccettabile
da
on. Antonio Palmieri
"Qualche
ingenuo pensava che la magistratura napoletana fosse impegnata
nell`individuare i responsabili di questo scandalo della spazzatura
che ha distrutto l`immagine dell`Italia nel mondo. E invece la
solita magistratura politicizzata cerca invano di colpire l`immagine
del leader dell'opposizione con accuse ridicole e risibili. Che
vergogna". Così Paolo Bonaiuti, portavoce di Silvio
Berlusconi, ha commentato la richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti di Berlusconi, presentata oggi dalla Procura della repubblica
di Napoli a opera del Pm Vicenzo Piscitelli, titolare dell'indagine
sulle raccomandazioni di attrici in Rai.
Come ha detto Sandro Bondi, "la sensazione anche oggi e'
di vivere in un Paese capovolto: in una citta' sommersa dai rifiuti,
con conseguenze incalcolabili sul piano economico, sanitario ed
ambientale, mentre ancora si cercano i responsabili di questo
disastro, e nel momento in cui si invoca la collaborazione e la
solidarieta' dell'intera opposizione, si chiede di processarne
il leader con accuse risibili''.
Questa vicenda è la degna conclusione di una settimana
che ha messo ha danneggiato duramente la reputazione dell'Italia
nel mondo. Prima la spazzatura, poi il veto alla visita del Papa
alla Sapienza, quindi la vicenda giudiziaria dei Mastella e dell'UDEUR.
Come ha detto ieri nel suo discorso alla Camera Elio Vito, "da
ormai sedici anni in questo Paese cambiano i Governi, ma con una
cadenza preoccupante si ripropone il problema di sempre: quell'emergenza
democratica - come l'ha chiamata in quest'aula il Ministro della
giustizia del vostro Governo - rappresentata anche da pezzi della
magistratura che pretendono di dettare i tempi e gli equilibri
della politica.". Fino a quando potremo andare avanti in
queste condizioni.
Inviato
da: vocedimegaride - Commenti: 0
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N°564 17-01-2008 - 23:37
Tags: Giustizia
Contrada
sulla cresta dell'onda
Per chi -
con noi - sta ancora combattendo per Bruno Contrada, diffondiamo
il seguente messaggio dell'amico Alessio Di Carlo di www.giustiziagiusta.info
, da sempre impegnato in iniziative con Il Comitato Bruno Contrada:
Ciao
Marina.
Ti segnalo - e ti sarò grato se vorrai estendere la segnalazione
agli altri amici del comitato pro Contrada - la puntata che andrà
in onda domani alle 17,05 su decidere radio all'indirizzo
http://radio.decidere.net/index.php?option=com=21&Itemid=34
cui abbiamo preso parte l'Avv. Lipera ed io.
A presto!
Alessio
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N°560 16-01-2008 - 21:53
Tags: Giustizia
il
caso Contrada non conosce soste
Caltanissetta
16 / 1/ 2008
Questa
mattina alla Corte di Appello di Caltanissetta nelle mani del
Cancelliere Dott. Vincenzo Di Pietra, l’Avv. Massimiliano Bellini,
nominato sostituto ad hoc dall’Avv. Giuseppe Lipera, ha depositato
domanda di revisione della sentenza di condanna del Dott. Bruno
Contrada emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 25/2/2006,
confermata dalla VI^ Sezione della Corte Suprema di Cassazione
il 10/5/2007 e depositata l’8/1/2008.
Il Dott.
Bruno Contrada ha nominato difensori avanti la Corte di Appello
di Caltanissetta l’Avv. Giuseppe Lipera e l’Avv. Grazia Coco.
Non
si hanno notizie invece di alcun provvedimento da parte del Magistrato
di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere Dott.ssa Daniela Della
Pietra.
Nei
prossimi giorni saranno rese note le argomentazioni della domanda
di revisione presentata oggi.
Avv.
Giuseppe Lipera
www.studiolegalelipera.it
Inviato da:
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Inviato
da Anonimo
il 17/01/08 @ 00:41
Non facciamoci prendere dallo sconforto
e andiamo avanti: certo i nomi di queste persone contengono la
stessa materia con cui è fatto il loro cuore: pietra.
Maria
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Messaggio
N°549 10-01-2008 - 21:28
Tags: Giustizia
Altro
che monnezza: MERDA!
Marina
Salvadore
Mentre siamo
in attesa di conoscere dall'Illustrissimo Tribunale di Sorveglianza
di Napoli se e quando Contrada potrà essere sottoposto
a regime domiciliare, per i BEN NOTI moventi umanitari (ammesso
che qualche togato abbia cognizione di "umanità")
come una staffilata giunge notizia che la presidenza della Repubblica
ha richiesto al Guardasigilli Mastella di bloccare l'iter per
la concessione della Grazia. L'avvocato Lipera è stato
informato dell'evento, telefonicamente, mentre rientrava in auto
da Napoli a Catania, dopo un'altra eroica giornata di vandea.
Sembrerebbe legata ad un ipocrita gioco lessicale la decisione
della presidenza della Repubblica, in quanto la motivazione sarebbe
insita - ancora? - nel solito contraddittorio distinguo tra SUPPLICA
del legale e GRAZIA non richiesta dal detenuto; gioco sporco sul
quale, da subito, certa stampa immonda ha istruito un massacro
mediatico, fino a far partorire alla chetichella le famose motivazioni
della sentenza di Cassazione, latitanti per mesi, mescolandole
alla perniciosa notizia in contemporanea del rigetto della istanza
di differimento della pena dall'Ufficio di Sorveglianza di S.M.Capua
Vetere QUANDO ANCORA DOVEVA TENERSI L'UDIENZA DI STAMANE per la
eventuale concessione dei "domiciliari" presso il TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI!!! Ma l'ipocrisia della presidenza della
Repubblica non si è fermata solo al gioco lessicale e,
con notevole impaccio, ha dovuto anche far intendere che allorquando
aveva dimostrato tutta la sua generosità nell'accogliere
una SUPPLICA al posto di una richiesta di GRAZIA, si sono poi
scatenati degli eventi incontrollabili che parlavano di "revisione
del processo" e di tante altre CATTIVE INTENZIONI a cura
del legale e dei sostenitori di Contrada, così ingenuamente
smascherandosi la presidenza della Repubblica e mostrando il suo
vero volto a NOI POPOLO SOVRANO SENZIENTE, non ancora totalmente
obnubilato dalla globalizzazione, dalla monnezza, dai mutui e
dall'hi-tech. Perchè, caro signor presidente Napolitano,
noi italiani abbiamo mille risorse e durante i vari "regimi"
ci siamo abituati a leggere le labiali e tra le righe...e quando
fingiamo di essere ottusi è solo in grazia di quel proverbio
contadino "fare i fessi per non andare alla guerra"
ovvero, nel nostro caso e DATO L'ESEMPIO, fare i fessi per non
fare i "Contrada" della situazione! Del resto, caro
signor cittadino Giorgio Napolitano (ma dovrebbero ribattezzarla
Ponzio Pilato) lei è solito "lavarsene le mani",
sgusciare via come un capitone: l'ha dimostrato di recente alla
SUA AMATA NAPOLI, prendendo le opportune distanze dalla MONNEZZA
la cui sola puzza raggiungeva Capri (ma con un più gentile
e consono sentore di impepata di cozze)... facendo il NAPOLITANO
nell'isola azzurra mentre i suoi concittadini morivano in un'infernale
discarica, appestati e ingiustiziati. Ingiustiziati, come Contrada!
Inviato da:
vocedimegaride - Commenti: 3
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Inviato
da Anonimo
il 10/01/08 @ 21:57
Che vigliacchi: stanno uccidendo un uomo
morto, morto perchè impotente, morto perchè ammalato,
ma vivo ben più di loro. Quanto putridume devono coprire?
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Inviato
da vocedimegaride
il 11/01/08 @ 11:57
Adriano Sofri sabato prossimo, con la delicatezza
che gli consentono l’uso di mondo e la conoscenza dei meccanismi
mediatici, ci illustrerà i suoi rimarchevoli pensamenti
presentando il suo ultimo saggio. Discetterà di nobili
cause e di superiori obiettivi - civili, sociali, morali - dalla
cattedra fasulla di Fabio Fazio, su Raitre, of course, per illuminarci,
spronarci, indurci magari a pentirci, per schiudere le nostre
menti limitate alle ampiezze insospettate dell’orizzonte progressista.
Paghiamo il canone anche per questo e allora ci godremo, si fa
per dire, pure il Sofri officiante di una religione del lassismo
e dell’illegalità che sta consumando la società
italiana. Adriano Sofri è un detenuto, condannato con sentenza
definitiva a 22 anni di reclusione per l’uccisione del commissario
Luigi Calabresi. I suoi faziosi sostenitori possono anche continuare
a credere nella sua innocenza, ma la nostra democrazia si basa
sui giudicati formali. Adriano Sofri è un assassino, a
termini di legge, e lo sforzo di nessuna lobby - trasversale,
motivata da confuse solidarietà intellettuali, sociali
ed ideologiche - potrà eliminare questo dato di fatto.
La domanda, allora, è una sola: può un condannato
per omicidio impartire lezioni al Paese dalla più efficace
cattedra mediatica? A questo serve il servizio pubblico? Adriano
Sofri è un condannato super, un soggetto unico. Ha goduto
dei privilegi che la buonista legislazione carceraria - non per
tutti, sia chiaro - consente. E oggi ha gli arresti domiciliari.
È interessante notare che in occasione delle polemiche
per il caso di Bruno Contrada, Adriano Sofri si è lamentato
perché si era contrapposto il trattamento riservatogli
a quello assicurato all’ex dirigente del Sisde. Ha sostenuto che
nessun favoritismo gli è stato concesso, ma la verità
va al di là delle sue proteste; Sofri è oggettivamente
un privilegiato al quale si garantiscono opportunità mai
assicurate a ospiti delle patrie galere. La scarsa, bassissima
credibilità della giustizia italiana dipende dalle sue
forzature ideologiche. I cittadini avvertono che un giudizio,
nel percorso processuale o post-processuale, può dipendere
dall’orientamento ideologico dei giudici o dei mezzi d’informazione.
Adriano Sofri è stato condannato per l’omicidio di Luigi
Calabresi, ma è come se fosse stato assolto. Ha una libertà
di movimento che nessun condannato per omicidio ha mai avuto,
pontifica e insegna, legittimo ritenere che presto ci riproporrà
una storia d’Italia adeguata alla sua condizione di pregiudicato
La condizione di particolare favore assicurata a Sofri è
un segno dei tempi. La nostra democrazia si consuma in lassismi,
buonismi e cecità ideologicamente motivata. Tutto si tiene:
non è un caso che la cattedra televisiva ad Adriano Sofri
venga offerta mentre alla periferia di Napoli brucia, nei cassonetti
e nei mezzi dei vigili del fuoco, la residua credibilità
dello Stato. Tutto si tiene. Lo sbracamento, la resa incondizionata
all’incedere dell’illegalità e della disgregazione ci condannano.
Adriano Sofri è un testimonial di questo degrado. Salvatore
Scarpino http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=233083
___________________________________
Inviato
da blue.chips
il 11/01/08 @ 13:52
Nella Prefazione all´Antico regime
e la Rivoluzione, Toqueville scrive: "Non temo affatto di
affermare che il livello medio degli animi e delle menti non cesserà
di degradarsi fino a quando uguaglianza e dispotismo procederanno
insieme".
Grazie per questo blog che alza una voce di bellezza per Napoli.
:)
______________________________________
Messaggio
N°547 09-01-2008 - 18:12
Tags: Giustizia
Giuseppe Lipera:
sull'Onestà Intellettuale!
CASO CONTRADA
DOMANI UDIENZA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
INTANTO LE POLEMICHE DOPO IL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Venti anni fa moriva Enzo Tortora, esattamente il 18 maggio del
1988. Il suo caso giudiziario, quello scandaloso errore giudiziario,
il suo tormento,la sua morte prematura non sono serviti a nulla.
Dopo 20 anni siamo punto e a capo. Tant’è che adesso abbiamo
il caso Contrada. Prova che nulla è cambiato. Anzi.
Però l’opinione pubblica è uscita dal suo torpore
e ha cominciato a chiedere, a protestare, dove sono le motivazioni
della sentenza della cassazione del 10 maggio 2007? Alla vigilia
della udienza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli (dovrebbe
tenersi domani 10 gennaio) ecco il deposito della sentenza atteso
dal 10 maggio scorso. Si placherà la folla blaterante (qualcuno
avrà pensato), ma non è così: questa sentenza
irrita e sconvolge ancor di più le coscienze degli uomini
giusti: non basta dire questo è il verdetto della Cassazione,
tacete sudditi! No non basta.
La sentenza Contrada con le sue 68 pagine non convince nessuno.
Ci auguriamo che i giuristi saggi, i docenti universitari, gli
studiosi, leggano e studino urgentemente questa sentenza della
sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione (la n.00542/08
depositata l’8 gennaio scorso, estensore il consigliere dott.
Giacomo Paoloni) di cui alla udienza pubblica del 9/10.05.2007,
sul ricorso (n.46388/2006) proposto da CONTRADA Bruno. Gli scienziati,
disinteressati alla causa, devono dire il loro pensiero. Milioni
di italiani lo chiedono. E i poi parlamentari, cioè quell’organo
chiamato a fare leggi, il c.d. “legislatore”, che ne pensa? Quella
sentenza non decide una caso, crea diritto, diritto penale. E’
logico tutto questo? Il concorso esterno è reato (senza
alcuna imputazione di reato fine, cioè senza favoreggiamento,
senza corruzione, ecc.), ma chi lo ha deciso? E se la cassazione
un giorno dovesse stabilire che è reato il tentato omicidio
colposo? Tutti a ubbidire?
La vergogna della spazzatura in Campania ha fatto il giro del
mondo, il caso Contrada non dico nel mondo ma certamente verrà
quanto prima attenzionato a livello europeo. Tortora morì
prematuramente ma assolto, quindi tutto quel movimento di giustizia
intorno al suo caso si fermò. Bruno Contrada morirà
vecchio, già lo è, immeritatamente martoriato, ma
anche se non avrà il tempo di essere assolto in sede di
revisione, paradossalmente proprio perché condannato contribuirà
a risolvere il caso Giustizia, il caso Italia, più grave
certamente della spazzatura napoletana. Quel che chiedo ai giornali,
a tutti i mass media in genere non è di pubblicare commenti
o spezzoni della sentenza Contrada; gli italiani sono molto meno
ignoranti e stupidi di quanto si immagini: pubblicatela tutta
la sentenza Contrada per intero. Chiunque deve sapere, conoscere,
capire e poter esprimere la propria opinione. Il dibattito si
fa più esteso e se non ci si ribella adesso è finita;
un’occasione come questa non ricapiterà tanto facilmente.
da Napoli 9 gennaio 2007
Avv. Giuseppe Lipera
Inviato da:
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